Avvocatura civica. Fuori dal limite del salario accessorio anche le spese compensate – Il Commento di V. Giannotti

di V. Giannotti

Nonostante le conclusioni della Ragioneria Generale dello Stato e di alcune Corte dei conti, le quali hanno ritenuto che fossero da escludere dai limiti del salario accessorio esclusivamente i compensi dell’avvocatura interna qualora etero finanziati (spese per cause vittoriose con addebito alla parte soccombente), un recente parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Sardegna, con le deliberazione 18/10/2016 n.118, ha argomentato in senso opposto, escludendo di conseguenza i citati compensi dalla riduzione proporzionale disposta dalla recente legge di stabilità 2016. Ma vi è di più, anche un’eventuale assenza di risorse iscritte nell’anno 2013 possono essere superate da parte dell’ente locale in piena autonomia, a determinate condizioni. Qui di seguito commentati i due controversi punti accennati.

LIMITE DELLE SPESE STANZIATE NELL’ANNO 2013
Il Collegio contabile, dopo aver ripercorso la normativa del d.l.90/2014, la quale all’art.9 ha innovato la distribuzione dei compensi all’avvocatura civica anche degli enti locali, si sofferma sulle spese riguardanti le cause vittoriose in cui il giudice abbia disposto la compensazione delle spese, ossia l’ipotesi i cui compensi professionali dell’avvocatura civica, su provvedimenti favorevoli all’ente, non siano state poste a carico della parte soccombente. In questo caso la normativa prevede che spetti all’ente locale regolamentare i criteri e le modalità di corresponsione ai propri professionisti legali interni.

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