Associazione Nazionale Concessionari – Risoluzione IMU secondaria.

Interessante corrispondenza a firma del Presidente dell’Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi Entrate Enti Locali indirizzata in data 07/01/2015 al Ministero dell’Economia e delle Finanze avente ad oggetto la risoluzione della problematica sull’IMU secondaria. Qui di seguito i contenuti della missiva:

 

Roma, 7 Gennaio 2015

 

Prot. 2/2015

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Alla c.a. del Dott. Paolo Puglisi

Dipartimento delle Finanze

Direzione Legislazione tributaria

 

Né nella Legge di Stabilità 2015, né nel Decreto “mille proroghe”, risulta essere stata previsto il rinvio dell’IMU secondaria, ex art 11 d.lgs. 23/2011.

Tale omissione può ingenerare il dubbio che le norme istitutive dell’imposta sulla pubblicità, della TOSAP  e dei canoni sostitutivi non siano più in vigore.

Ad avviso della scrivente, dall’esame del citato art. 11 emerge con chiarezza la piena efficacia delle richiamate norme, in quanto non abrogate dall’IMU secondaria.

L’art. 11 si limita, semplicemente, a sancire che “L’imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall’anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (…)”; demandando ad un successivo regolamento attuativo il compito di disciplinarne gli aspetti di dettaglio sulla base dei principi contenuti nella legge delega.

In questo contesto, però, deve rilevarsi come sulla scorta dei principi generali che regolano le fonti del diritto, ed in particolare in base a quanto prescritto dall’art. 15 delle disposizioni preliminari del codice civile, si sarebbe dinanzi ad un’ipotesi di abrogazione implicita delle disposizioni precedenti disciplinanti i tributi che l’IMU secondaria dovrebbe sostituire, cioè la TOSAP, l’ICP ed il CIMP.

Difatti, come è noto, si ha abrogazione implicita allorquando le disposizioni e/o le norme della nuova legge siano incompatibili con quelle della vecchia.

Tuttavia, proprio la mancanza di una normativa attuativa dell’imposta municipale secondaria induce ad escludere tale evenienza, con la conseguenza che – almeno nelle more dell’adozione del decreto attuativo del D.lgs n. 23/2011 – le disposizioni relative ai citati tributi locali continuano ad essere vigenti.

Pur nella certezza della vigenza delle imposte e dei canoni più volte innanzi richiamati, al fine di evitare l’insorgere di inutile contenzioso sarebbe auspicabile l’emanazione di una circolare esplicativa da parte di codesto Ministero, con l’urgenza che il caso richiede.

In tal senso formuliamo formale istanza, confidando nell’auspicato pronto intervento.

 

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

–  Avv. Pietro di Benedetto –

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