ARAN – Prestazione di lavoro nella giornata di riposo settimanale e riposo compensativo

In data 30/06/2014 l’ARAN nei propri orientamenti applicativi pubblica, nella rubrica ARANINFORMA, la risposta al seguente quesito:

DOMANDA

Può essere riconosciuto più di un giorno di riposo compensativo ad un lavoratore che abbia reso una prestazione lavorativa di 12 ore nel giorno del riposo settimanale?

RISPOSTA

Nel caso di personale che, per particolari esigenze di servizio (e, quindi, non come lavoro ordinario settimanale o come ordinaria prestazione in turno) ed in via eccezionale (e quindi al di là dell’orario di lavoro settimanale di 36 ore) presta la propria attività in giornata di riposo settimanale (di norma, di domenica), ai fini della individuazione della disciplina applicabile, occorre fare riferimento a quanto previsto dall’art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, come modificato dell’art. 14 del CCNL del 4.10.2001, secondo il quale “1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art. 52, comma 2, lett. b) (ora art.10 del CCNL del 9.5.2006), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo”.

Relativamente alla portata applicativa di tale disciplina, anche sulla base della formulazione della stessa, l’Aran nei propri orientamenti ha sempre precisato che:

a) dal punto di vista del trattamento economico, al lavoratore che presta lavoro nel giorno del riposo settimanale spetta solo un compenso aggiuntivo pari ad una maggiorazione del 50% della retribuzione oraria di cui all’art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall’art. 10 del CCNL del 9.5.2006, commisurato alle ore di lavoro effettivamente prestate (pertanto, ad esempio, fatto 100 il valore della retribuzione oraria di cui all’art.10, comma 2, lett. b), del CCNL del 9.5.2006 l’importo del compenso dovuto al lavoratore sarà pari a 50 – e non a 150 per ogni ora di lavoro prestato);

b) al lavoratore spetta, sulla base della medesima disciplina contrattuale, anche un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa effettivamente resa (dichiarazione congiunta n. 13 allegata al CCNL del 5.10.2001). Le suddette ore dovranno essere portate in detrazione alla durata ordinaria della settimana in cui il lavoratore fruirà del riposo compensativo. Pertanto il lavoratore, ad esempio, nel caso di un orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, in presenza di una prestazione effettiva di 12 ore resa nel giorno del riposo settimanale, beneficerà di una giornata intera di riposo compensativo (corrispondente mediamente a 6 ore) più un ulteriore periodo di riposo pari a alle ulteriori 6 ore. Secondo la disciplina contrattuale, tale riposo deve essere fruito entro il termine di 15 giorni dalla prestazione e comunque non oltre il bimestre successivo. Tali termini non hanno natura perentoria, ma sollecitatoria del corretto adempimento da parte del datore di lavoro pubblico. L’ente, necessariamente ed anche tempestivamente, deve provvedere sempre a far fruire questi riposi al personale interessato. In proposito si deve ricordare che si tratta di un riposo volto a consentire al lavoratore di godere di quello settimanale, espressamente garantito dalla legge come diritto soggettivo, dallo stesso precedentemente non fruito per ragioni di servizio. Proprio, per tale aspetto, si ritiene che il riposo compensativo di cui si tratta possa essere anche non fruito ed essere sostituito da forme di monetizzazione.

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