ANCI Risponde – L’indennita’ di maternita’

L’ANCI Risponde ha pubblicato la seguente risposta fornita ad un Comune:

DOMANDA:

Lo scrivente comune ha assunto a tempo determinato una dipendente per il periodo dal fino al 30/09/2015. La dipendente in data 06/08/2015 ha trasmesso un certificato medico del servizio di medicina legale della Asur competente che attesta che la stessa è in stato di gravidanza e dispone l’interdizione dal lavoro della dipendente a far data dal 03/08/2015 fino alla data di inizio del periodo di astensione obbligatoria (15/01/2016) avendo comunicato che la data presunta del parto è il 15/03/2016. Tanto premesso, si chiede di sapere se il rapporto di lavoro si può considerare terminato come previsto inizialmente quindi in data 30/09/2015 o, in caso di risposta negativa, fino a quale data l’ente deve considerare prorogato il rapporto di lavoro in virtù dello stato di gravidanza ai sensi dell’art. 57 del D.lgs n. 151/2001 e da quale data, in luogo della normale retribuzione, deve essere corrisposta l’indennità di maternità.

RISPOSTA:

Sulla base di quanto illustrato nel quesito e sulla scorta delle norme vigenti, si conferma che il rapporto di lavoro con l’interessata si concluderà a tutti gli effetti in data 30/09/2015, tuttavia dall’01.10.2015 sino a conclusione del periodo di congedo obbligatorio, quindi indicativamente fino a metà aprile 2016, incomberà su codesto ente l’onere di corrispondere all’interessata l’indennità prevista dalle norme vigenti (D.Lgs.151/2001) per il predetto periodo. L’art.57 del D.Lgs.151/2001 (modificato dall’art. 5, D. Lgs. 23 aprile 2003, n. 115 ) non prevede infatti alcuna proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato. Reca infatti: ”Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni-“1. Ferma restando la titolarità del diritto ai congedi di cui al presente testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, o utilizzati con contratto di lavoro temporaneo, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, spetta il trattamento economico pari all’indennità prevista dal presente testo unico per i congedi di maternità, di paternità e parentali, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore. 2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applica altresì’ quanto previsto dall’articolo 24, con corresponsione del trattamento economico a cura dell’amministrazione pubblica presso cui si è svolto l’ultimo rapporto di lavoro” (l’art.24 richiamato, ai commi 1 e 2, prevede: “1. L’indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall’articolo 54, comma 3, lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17. 2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.”- Il soprarichiamato art.54 del d.lgs 151/01 prevede quanto segue al comma 3, lettera c): 3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:”…c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine; …”. Pertanto la dipendente in parola cessa dal servizio, come previsto, il 30 settembre 2015, termine ultimo della sua assunzione. La maternità obbligatoria dell’interessata, per effetto dell’interdizione disposta dagli organi competenti e comunicata a codesto ente è iniziata in corso di rapporto, in data 3 agosto 2015, e terminerà tre mesi dopo il parto, quindi codesto ente è tenuto a erogare alla predetta interessata l’indennità di maternità ( dandone comunicazione all’Inps), per la durata del suddetto periodo di interdizione e di maternità obbligatoria.

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