Altre limitazioni per gli incarichi di collaborazione e consulenza

Ulteriori limitazioni al ricorso agli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca sono contenuti nella legge n. 228/2012, c.d. legge di stabilità 2013. La più importante è il divieto di aumentare il compenso in caso di proroghe, che sono consentite peraltro solo in via eccezione. Viene inoltre irrogato il divieto del rinnovo di questi incarichi. Ed ancora, vengono introdotti per le amministrazioni statali limiti alla possibilità di conferire incarichi di questo tipo in materia informatica. Infine sono estese alle società in house che hanno una quota non inferiore al 90% del proprio fatturato i vincoli dettati in materia di conferimento di questo tipo di incarichi per le p.a.
Le disposizioni sono contenute rispettivamente nei commi 147, per i rinnovi e le proroghe, 146, per i limiti alle consulenze informatiche delle p.a., e 148, per la estensione dei vincoli alle società.
Le nuove regole sono entrate in vigore dallo 1 gennaio 2013, data da cui sono da considerare vietati i rinnovi, sono state limitate le proroghe, sono ridotti gli ambiti delle consulenze informatiche nelle amministrazioni statali e sono estesi alle società che lavorano quasi esclusivamente con soggetti pubblici i vincoli al conferimento di incarichi di collaborazione dettati per le amministrazioni pubbliche.

LA LOGICA
Con il nuovo testo dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 il legislatore vuole raggiungere il risultato di  limitare l’eccessivo ricorso alle proroghe ed ai rinnovi dei rapporti di collaborazione, fenomeno che è invero molto diffuso. Il che dovrebbe determinare effetti sia di contrazione della spesa, che soprattutto di aumento della trasparenza. Basti pensare, per questo aspetto, ai vincoli di programmazione, di pubblicità preventiva, di selezione comparativa e di pubblicità successiva che il legislatore stabilisce.
È infine del tutto evidente l’intendimento di ridurre il precariato che si forma son il rinnovo e/o la proroga dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Il comma 401 dello stesso provvedimento vuole limitare per altri versi il precariato: esso prevede la stabilizzazione dei co.co.co. che hanno maturato una esperienza di almeno 36 mesi con lo stesso ente tramite concorsi pubblici nei quali si può valorizzare in modo adeguato la loro esperienza.

L’APPLICAZIONE
La nuova disposizione integra il comma 6 dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001. Di conseguenza essa si applica, come platea, a tutte le Pubbliche Amministrazioni. Quanto alle tipologie, essa si applica alle collaborazioni, alle consulenze, agli studi ed alle ricerche. Sono esclusi gli appalti di servizi, ambito in cui sono compresi i conferimenti di incarichi a società, nonché gli incarichi professionali di cui al d.lgs. n.  163/2006. Per la loro individuazione si deve fare riferimento alla tabella allegata a tale provvedimento, tra cui ricordiamo la progettazione, direzione lavori, collaudi etc. di opere pubbliche e/o di strumenti urbanistici, nonché l’assistenza legale in giudizio.
La disposizione si applica sia agli incarichi occasionali sia a quelli di collaborazione coordinata e continuativa. Infine, non è possibile operare distinzioni tra gli incarichi con oneri sostenuti dallo stesso ente e quelli con oneri sostenuti da altri soggetti, siano essi pubblici o privati.

IL RINNOVO
Il comma 147 della legge n. 228/2012 vieta il rinnovo degli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca conferiti a persone fisiche. Siamo in presenza di una disposizione che ha un carattere molto netto e che, di conseguenza, deve essere applicata in modo puntuale, cioè senza interpretazioni limitative e/o senza eccezioni. In altri termini, essa non ammette deroghe.
Sulla base di questa disposizione si detta la parola fine ad incarichi esterni che durano per periodi ben più lunghi di quelli inizialmente fissati. La disposizione si applica ovviamente anche agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, impedendo quindi per il futuro il formarsi in questo modo di nuove forme di precariato attraverso il ricorso a questo strumento. Forme di precariato a cui la stessa legge, al comma 401, cerca di dare una risposta attraverso la stabilizzazione tramite concorso pubblico con valorizzazione della esperienza maturata a cui possono partecipare i co.co.co. che hanno prestato la loro attività presso l’ente per almeno 3 anni.

LA PROROGA
Una ulteriore e, per molti aspetti, forse più importante novità contenuta nella legge di stabilità, sempre al comma 147, è costituita dalla imposizione di drastici limiti alla possibilità di utilizzare l’istituto della proroga per gli incarichi conferiti a soggetti esterni: non vengono dettati divieti, ma sono introdotti una serie di vincoli che ne scoraggiano e limitano fortemente la utilizzazione, in particolare rendendola non conveniente.
In primo luogo, viene stabilito che essa è possibile “ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di conferimento dell’incarico”. Il dettato legislativo è anche in questo caso assai chiaro e non pone specifici problemi interpretativi: se un incarico viene prorogato non è possibile, dallo scorso 1 gennaio, prevedere alcun compenso aggiuntivo rispetto all’importo fissato al momento del suo conferimento. Sulla base della disposizione viene assai ridotto l’interesse alle proroghe, fattore che determinerà come conseguenza sostanzialmente automatica che la proroga degli incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca non sarà più ambita né ricercata da parte dei professionisti privati, in quanto non determinerà la erogazione di compensi ulteriori, per cui nella stragrande maggioranza dei casi gli incarichi saranno completati entro i termini previsti dalla intesa iniziale.
In secondo luogo viene stabilito che la proroga può essere utilizzata solamente in presenza di circostanze che possono essere definite come eccezionali. Il legislatore prevede che ciò sia possibile nel caso in cui il progetto o l’obiettivo non è stato raggiunto, senza che ciò sia in qualche modo ascrivibile alla responsabilità del collaboratore. Non siamo in presenza di una disposizione che ha un carattere radicalmente innovativo rispetto ai principi già dettati dalla normativa, principi che vengono semplicemente resi più drastici e chiari.

LE CONSULENZE INFORMATICHE
Il legislatore limita la possibilità di conferire incarichi di consulenza informatica nelle amministrazioni statali. Viene, in particolare, escluso che essi possano essere assegnati per attività di carattere generale e/o generico: siamo in presenza della specificazione di un principio presente nell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, cioè che le Pubbliche Amministrazioni devono svolgere le proprie attività ordinarie con dipendenti e con le proprie strutture. Si chiarisce che anche questi incarichi possono essere conferiti solamente per scopi, finalità, obiettivi e/o progetti specifici. Devono in altri termini essere giustificati dallo svolgimento di attività che hanno un carattere aggiuntivo rispetto a quelle ordinarie. Gli effetti della disposizione sono quelli di limitare il numero degli incarichi di collaborazione informatica e di stimolare i soggetti pubblici a provvedere direttamente a dotarsi degli elementi di base dell’architettura informatica.
Si deve infine sottolineare che questa norma è dettata esclusivamente per le amministrazioni statali, ma che essa costituisce una disposizione di principio di carattere generale, quindi applicabile nelle sue linee guida anche agli enti locali. Considerazione che è ulteriormente rafforzata dal fatto che essa costituisce la specificazione dei principi di carattere generale che regolamentano il conferimento di incarichi di collaborazione.

I LIMITI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI
Tutta la legislazione degli ultimi anni, sia attraverso l’inserimento di modifiche all’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, sia con disposizioni specifiche, ha dettato numerose limitazioni al ricorso al conferimento di incarichi di collaborazione. È stato introdotto il tetto alla spesa: con d.l. n. 78/2010 è stato stabilito a partire dal 2011 che essa deve essere contenuta entro il 20% degli oneri del 2009. Sono assai numerose le limitazioni ed i vincoli sul terreno procedurale:

    • ogni incarico di collaborazione, consulenza, studio e ricerca deve essere compreso nella programmazione adottata dall’ente; l’unica eccezione è data dagli incarichi che hanno un carattere obbligatorio per legge;
    • le amministrazioni, nell’ambito del provvedimento di indizione della procedura selettiva per il conferimento di tali incarichi, devono dimostrare che non vi sono nell’ente risorse professionali in grado di svolgere quella attività. Ricordiamo che ciò si può verificare sia come cd impossibilità oggettiva che soggettiva, cioè o non vi sono quelle professionalità o esse non possono essere utilizzate utilmente a tal fine;
    • le attività per le quali viene conferito l’incarico devono essere ulteriori rispetto a quelle ordinarie ed avere un arco temporale delimitato;
    • occorre dimostrare che il compenso viene fissato sulla base di criteri oggettivi, tenendo presente che occorre fare riferimento in modo non inferiore al trattamento economico spettante ai dipendenti dell’ente che svolgono attività analoghe;
    • il collaboratore deve essere in possesso della laurea: le uniche eccezioni sono espressamente previste dallo stesso legislatore, quali ad esempio gli incarichi informatici, gli artigiani, gli iscritti ad albi o collegi professionali;
    • le amministrazioni devono garantire un’adeguata pubblicità preventiva alla volontà dell’ente di conferire l’incarico; tali forme vanno disciplinate nel regolamento dell’ente;
    • il collaboratore deve essere scelto sulla base di procedure comparative che vanno previste nel regolamento dell’ente;
    • il conferimento deve essere pubblicato sul sito internet: questo adempimento costituisce condizione di validità dell’incarico;
    • nel caso di compensi superiori a 5000 euro occorre dare informazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
    • tutti gli incarichi conferiti devono essere comunicati al Dipartimento della Funzione pubblica nell’ambito della cd anagrafe delle prestazioni.

 

 

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