Acquisto carburante ai sensi della normativa vigente

Con comunicato del 17/03/2016 il Servizio Affari Istituzionali e Locali, Polizia locale e Sicurezza del Sistema delle Autonomie Locali della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia risponde al seguente quesito.

Richiesta

Il Comune rappresenta la propria situazione in merito alla fornitura di combustibile per autotrazione, per cui, se da un lato la società che ha stipulato la convenzione Consip, in esito alla relativa gara, propone un ribasso rispetto al prezzo di mercato superiore rispetto a quello a cui era avvenuto l’affidamento alla precedente ditta fornitrice, dall’altro lato, l’adesione alla convenzione Consip non appare al Comune conveniente, posta la maggiore distanza del distributore della ditta vincitrice, con conseguente impiego di risorse per raggiungerlo, rispetto all’impianto della precedente società affidataria, sito nel territorio comunale. Il Comune chiede, pertanto, se sia possibile incaricare quest’ultima della fornitura di carburante, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, e attesa la possibilità di dimostrare la convenienza di un tanto. L’Ente precisa infine che la relativa spesa si aggira intorno ai 15.000 € l’anno e rientra pertanto nell’ambito delle spese in economia, di cui all’art. 125, D.Lgs. n. 163/2006.

Risposta

Sentito il Servizio centrale unica di committenza di questa Direzione centrale, si esprimono le seguenti considerazioni.

La disamina del quesito rende opportuna una rappresentazione di sintesi del quadro normativo in materia di acquisti di carburante, avuto riguardo alle recenti innovazioni apportate dalla L. n. 208/2015 e anticipando sin da ora che non sembra possibile discostarsi dalle considerazioni già espresse nelle note nn. 8377/2015 e 2679/2013[1].

L’art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, stabilisce una disciplina speciale per l’approvvigionamento da parte delle pubbliche amministrazioni di beni, quali energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete (per quanto qui di interesse), combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.

Il comma 7 richiamato prevede che la fornitura dei predetti beni avvenga utilizzando le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip o da centrali di committenza regionali ovvero attraverso proprie autonome procedure, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dai soggetti indicati[2].

Il medesimo comma 7, come novellato dall’art. 1, comma 494, L. n. 208/2015, fa salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano, specificamente per i carburanti, corrispettivi inferiori almeno del 3% rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali. In tal caso, i contratti devono essere trasmessi all’Autorità nazionale anticorruzione e sottoposti a condizione risolutiva, con possibilità di adeguamento da parte del contraente, per il caso in cui intervengano convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni economiche di maggiore vantaggio in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.

L‘art. 1, comma 8, D.L. n. 95/2012, stabilisce che sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa i contratti stipulati in violazione di quanto previsto dal comma 7.

Unica eccezione alla disciplina degli acquisti delle particolari categorie merceologiche indicate dall’art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, si rinviene nella disposizione di cui all’art. 1, comma 510, L. n. 208/2015, che consente alle pp.aa. obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.a., ovvero dalle centrali di committenza regionali, di procedere ad acquisti autonomi, a seguito dell’apposita autorizzazione ivi prevista, ‘qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali’, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.

La Corte dei conti, ancor prima delle novelle apportate dalla L. n. 208/2015 in tema di acquisti delle pp.aa., ha evidenziato la natura vincolistica delle disposizioni che hanno innovato la disciplina degli affidamenti di beni e servizi della pp.a.a, da cui consegue la necessità di un’interpretazione rigorosa delle stesse, con prioritario rilievo al criterio letterale[3].

Sotto questo profilo, si osserva che il tenore letterale dell’art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, subordina la possibilità di procedere ad affidamenti sul libero mercato alla duplice condizione che gli stessi conseguano a procedure ad evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori (del 3% nel caso dei carburanti) a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali[4]. Mentre non sono contemplati, nella norma in commento, altri indici di risparmio di spesa pubblica diversi da quelli del prezzo più basso, quali, nel caso di specie, potrebbero essere i risparmi sui costi accessori derivanti dalla maggiore lontananza dei distributori di carburante convenzionati Consip. Inoltre, con specifico riferimento alla necessità di attivare procedure ad evidenza pubblica per la scelta in autonomia del fornitore, e stante la precisazione dell’Ente della riconducibilità della spesa da sostenersi (intorno ai 15.000 € l’anno) nell’ambito delle spese in economia, di cui all’art. 125, D.Lgs. n. 163/2006, è il caso di osservare che la disposizione di cui all’art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, nell’indicare le ‘procedure di evidenza pubblica’, sembra riferirsi a tutte le procedure di tipo concorrenziale, nelle quali sia comunque garantita l’evidenza pubblica dell’affidamento, che presuppone il rispetto dei principi di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006, ed in particolare del principio di pubblicità, trasparenza, e parità di trattamento. In questo senso – ferma restando l’autonomia dell’Ente nella scelta della procedura da seguire per la scelta del contraente nella fattispecie concreta, ai sensi dell’art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012 – non sembra rientrare, tra le procedure ad evidenza pubblica, la procedura in economia dell’affidamento diretto. Un tanto, in assenza di un’interpretazione autentica del legislatore o di pronunce giurisprudenziali da cui risulti una diversa lettura della disposizione in esame[5].

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[1] Consultabili all’indirizzo web: http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/

[2] In proposito, l’Ente può valutare concretamente la convenienza di ricorrere al MEPA, quale alternativa consentita dalla norma in commento per l’affidamento della fornitura carburanti.

[3] Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere 21 marzo 2013, n. 89.

[4] In proposito, l’ANAC, a seguito dell’indagine sugli affidamenti in deroga alle convenzioni Consip di energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per il riscaldamento, telefonia mobile, ha dato un riscontro positivo sull’operato delle stazioni appaltanti di porre a base d’asta il prezzo definito nelle convenzioni Consip per la tipologia di prestazioni di cui necessitavano, per proposte al ribasso da parte degli operatori economici. E la disponibilità degli operatori economici ad offrire prezzi più bassi è stata apprezzata come impulso ad una maggiore vivacità del mercato, con conseguente ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse pubbliche (Cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 4 novembre 2015, a seguito dell’indagine ANAC di cui sopra, dell’ottobre 2015).

Considerazioni, queste, che non sembrano consentire di discostarsi dal parametro del prezzo più basso a giustificazione di una deroga agli obblighi di ricorrere alle convenzioni Consip.

[5] Cfr. ANCI, parere 28 marzo 2013, secondo cui tra le procedure ad evidenza pubblica rientrano anche le procedure negoziate (anche senza previa pubblicazione del bando di gara), potendosi escludere soltanto le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta e l’affidamento diretto. Nella nota, l’Associazione richiama la delibera n. 271 del 4 luglio 2012 della Corte dei conti Piemonte, che include tra le procedure negoziate anche il cottimo fiduciario, che prevede l’indizione di una gara informale, con consultazione di almeno 5 operatori economici. La gara ufficiosa – precisa il magistrato contabile – implica una valutazione comparativa delle offerte, valutazione che è insita nel concetto stesso di gara (Cons. Stato, sez. VI, 29 marzo 2001, n. 1881, ivi richiamato).

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