Voci, conti e deroghe: guida al fondo decentrato 2018

Fonte: il sole24ore

La gran parte degli enti locali sta costruendo in questi giorni il fondo decentrato del 2018 e si trova alle prese con numerosi problemi, malgrado la dichiarata volontà di semplificazione. Mentre si può rinviare al 2019 l’applicazione del nuovo contratto nazionale, il fondo 2018 deve essere costituito con le nuove regole. Serve quindi un vademecum per dirigenti, responsabili e segretari. Spetta al dirigente competente costituire il fondo: la materia è oggetto di informazione ai sindacati. Ma con il nuovo contratto l’inserimento nella parte variabile di risorse fino all’1,2% del monte salari 1997 è oggetto di contrattazione. Le voci della parte stabile La voce fondamentale della parte stabile è costituita dall’ammontare delle risorse inserite nel fondo 2017 allo stesso titolo, comprensive dell’eventuale taglio per restare nel tetto del fondo 2016 (articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017). Da queste somme, negli enti con dirigenti vanno sottratte le risorse destinate (non spese) nel 2017 al finanziamento delle posizioni organizzative. L’unificazione non “condona” gli errori che sono stati eventualmente commessi. A questa vanno aggiunte alcune voci, a partire da quelle in deroga al tetto del fondo. In primo luogo il differenziale delle progressioni economiche determinato dal nuovo contratto: a stretto rigor di norma andrebbe determinato quattro volte, conteggiando gli effetti degli aumenti 2016, 2017, dal 1° marzo 2018 e dal 1° aprile 2018 (per l’inserimento nel trattamento economico fondamentale dell’indennità di vacanza contrattuale). Se il calcolo è effettuato solo con riferimento all’ultimo effetto, fatto salvo l’incremento per i cessati da calcolare sulla base di quanto maturato, si commette un errore solo formale. C’è poi l’incremento di 83,2 euro per dipendente in servizio al 31 dicembre 2015, compresi i tempi determinati (mentre va chiarita la misura dell’incremento da applicare per i part time), da inserire dal 2019. In terzo luogo, ci sono le risorse provenienti dal taglio permanente del fondo per lo straordinario. Poi gli eventuali tagli, che per l’Aran devono essere permanenti, delle risorse destinate alle posizioni organizzative. Nel tetto del fondo vanno invece gli altri incrementi previsti dal contratto, a cominciare dalla Ria e dagli assegni ad personam dei cessati dell’anno precedente. La parte variabile Nella parte variabile le principali novità sono due. Le risorse fino all’1,2% del monte salari 1997 non richiedono più l’obbligo di motivazione in relazione alla provenienza da risparmi conseguenti a razionalizzazioni o alla destinazione a obiettivi di qualità dei servizi, né l’attestazione degli organismi di valutazione. Le risorse per il raggiungimento di specifici obiettivi, che possono essere anche di mantenimento senza più imporre l’attivazione o il miglioramento di servizi, richiedono il collegamento con il piano delle performance. È utile che le amministrazioni motivino comunque la quantificazione di queste risorse che decidono di inserire nel fondo. Nel tetto sono comprese anche le quote dei proventi da multe che l’ente destina agli incentivi dei vigili. Come chiarito dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, deliberazione n. 6/2018, gli incentivi per le funzioni tecniche maturati dallo scorso 1° gennaio non vanno inclusi nel tetto del fondo, mentre la deroga non si può estendere a quelli maturati in precedenza. Condizione per la maturazione di questi compensi sono l’approvazione del regolamento e la contrattazione sulla ripartizione. Da ciò sembra potersi trarre la conclusione che le risorse vadano inserite nel fondo 2018, in deroga al tetto.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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