Trattamento del personale in comando in una fondazione

La corte dei conti veneto, nel parere n. 330/2011 afferma: fintanto che il personale rimarrà  incardinato nei ruoli del comune, pur prestando servizio in posizione di comando presso la Fondazione, i relativi oneri retributivi incideranno sul bilancio dell’ente locale come spese del personale e i dipendenti devono essere ricompresi tra il personale del comune.  Consegue che l’ente in relazione alla possibilità di effettuare nuove assunzioni dovrà rispettare i presupposti normativi previsti dall’art. 1, co. 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall’art. 14, comma 7, del decreto legge 31 Maggio 2010, n. 78 (deliberazione n. 287/2011/PAR Veneto).

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