Riaccertamento straordinario dei residui

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Giu 13 2016

Il Decreto Interministeriale del 2 aprile 2015, ha dato la possibilità agli enti locali di ripianare, il disavanzo rinveniente dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi e del primo accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, in un arco temporale fino a trenta esercizi in quote costanti, così come previsto dall’art. 3, comma 16 del D.lgs. 118/2011.