In considerazione delle limitazioni previste per le regole del paraggio di bilancio disposte dalla legge di stabilità 2016, ossia del raggiungimento di un saldo non negativo delle entrate e spese finali, si pone un problema sulla corretta rappresentazione contabile di eventuali contributi erogati da enti pubblici senza interessi (c.d. fondi rotativi)
Pareggio bilancio
Il Sindaco di un comune a fronte dei nuovi vincoli di finanza locale, ha dovuto procedere ad una consistente riduzione delle spese e, non avendo possibilità di aumentare le proprie entrate, interroga i giudici contabili sull’eventualità di utilizzare il proprio avanzo libero al fine della copertura di una spesa obbligatoria di natura eccezionale non prevista né preventivabile.
La legge di stabilità 2016 ha, infatti, introdotto il nuovo vincolo del pareggio di bilancio (saldo di competenza finale) con la conseguenza che, a decorrere dall’esercizio 2016, cessano di avere efficacia l’articolo 31 della legge n. 183/2011 e tutte le norme concernenti la disciplina del Patto di stabilità interno.
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti rende noto che, il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale, richiede il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali a preventivo e a consuntivo.
La questione del pareggio di bilancio e del ddl predisposto dal Governo ha visto il recente intervento della Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, nel resoconto dell’Audizione presso le Commissioni bilancio riunite del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del 26/05/2016
A seguito dell’audizione dell’ANCI in Parlamento, pubblichiamo il comunicato ANCI sulla riforma del pareggio di bilancio e, in allegato, il documento ANCI presentato in audizione nonché le proposte di emendamento al disegno di legge
Il Ministero dell’Economia e del Bilancio rende noto che è presente nel sito web, appositamente previsto per il pareggio di bilancio, il modello per l’acquisizione delle informazioni concernenti il cosiddetto patto “orizzontale nazionale"