Sulla nullità di diritto dei provvedimenti in materia di personale (articolo 16, c. 8 dl. 98/2011)

La corte dei conti della Puglia (Parere n. 61 del 14 settembre 2011) si esprime in merito alla portata applicativa ed alla decorrenza degli effetti dell’art. 16 comma 8 della legge 15 luglio 2011, n. 111 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) che, in tema di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego, così dispone: “I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,  ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l’illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale. Ferma l’eventuale applicazione dell’art. 2126 c.c. in relazione alle prestazioni eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti nulli”.

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