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La revisione degli interpelli. Nuove regole per tutte le tipologie (Parte 2)
La collocazione unica nello “Statuto” ha consentito di omogeneizzare gli aspetti procedurali, dalla presentazione dell’istanza alla comunicazione della risposta e ai suoi effetti

Sono legittimati alla presentazione dell’istanza, oltre ai contribuenti che provvedono direttamente, anche i soggetti non residenti (sia direttamente sia per il tramite di propri rappresentanti o incaricati, presso cui gli stessi eleggono domicilio), nonché coloro che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti, i sostituti e i responsabili d’imposta.
Ciò comporta che è sempre necessario che nell’istanza siano indicati i dati identificativi delle parti cui si riferisce il rapporto oggetto dell’interpello per consentire una corretta parametrazione, nelle diverse sedi, degli effetti della risposta.

Riguardo alle questioni relative all’applicazione dell’Iva, la circolare 9/2016 precisa che non sono legittimati a presentare istanze d’interpello i cessionari o i committenti considerati “consumatori privati” ai fini di questo tributo. Questi soggetti non possono essere, infatti, qualificati in termini di “contribuenti”, in quanto su di essi non incombono obblighi in ordine all’attuazione del rapporto tributario.

Sono confermati gli indirizzi di cui alla circolare n. 42/2011 circa l’impossibilità di ricondurre all’ambito dell’interpello le istanze presentate da professionisti, ordini e associazioni di categoria in relazione a fattispecie riconducibili alla sfera di interessi dei propri assistiti o associati, in assenza di specifico mandato; in tali casi, l’istanza continuerà a essere trattata, se ricorrono gli altri presupposti, nell’ambito dell’attività di consulenza giuridica fornita dall’Agenzia.

Competenza degli uffici
Per garantire una maggiore uniformità della disciplina, la competenza a trattare tutte le tipologie di interpello è attribuita alle direzioni regionali, tranne alcune ipotesi per le quali la competenza è attribuita alle direzioni centrali.
Più in dettaglio, la competenza delle direzioni regionali è diversamente articolata a seconda che le istanze concernenti i tributi amministrati dall’Agenzia abbiano a oggetto i tributi erariali (quesiti che rientrano nelle attribuzioni dell’area Entrate) o l’imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali nonché i casi in cui, più generalmente, le istanze hanno a oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale (quesiti che rientrano nelle attribuzioni dell’area Territorio).

Per quanto attiene alle prime, infatti, l’interpello è presentato alla direzione regionale competente in base al domicilio fiscale dell’istante. Le seconde, invece, sono validamente presentate alla direzione regionale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello.
Si è previsto che, in deroga alla tendenziale competenza delle direzioni regionali, sono inoltrate alla direzione centrale Normativa (per i quesiti che rientrano nelle attribuzioni dell’area Entrate) e alla direzione centrale Catasto, cartografia e pubblicità immobiliare (per i quesiti che rientrano nelle attribuzioni dell’area Territorio) le istanze presentate da:

In via transitoria, un’ulteriore deroga alla competenza regionale per la trattazione delle istanze è stata stabilita per le istanze di interpello antiabuso presentate fino al 31 dicembre 2017, le quali, per garantire la formazione di un indirizzo uniforme in ordine alle previsioni dell’articolo 10 bis dello Statuto, sono presentate alla direzione centrale Normativa.

Va evidenziato che la regola della temporanea competenza della direzione centrale vale altresì nell’ipotesi in cui l’istanza antiabuso contenga anche un quesito di tipo diverso, strettamente correlato alla richiesta della parte, anche quando detto quesito, se autonomamente presentato, dovrebbe essere indirizzato alla direzione regionale.

Per una compiuta istruttoria dell’interpello, le direzioni centrali – stante le strette relazioni tra istanze di interpello e attività accertativa – effettuano richieste interne alle strutture territoriali competenti per il controllo, senza che ciò interferisca con gli ordinari termini di risposta al contribuente.

In caso di presentazione dell’istanza a un ufficio diverso da quello competente, il primo provvede a trasmettere al secondo l’istanza. In tal caso, i termini per la risposta decorrono dalla data di ricezione del quesito da parte dell’ufficio competente, data di cui viene data puntualmente informazione al contribuente.

Senza effetti sui termini di risposta al contribuente, le direzioni regionali inoltrano l’istanza alla direzione centrale di riferimento:

Modalità di presentazione delle istanze
Sono state razionalizzate le modalità di presentazione delle istanze che (al pari della documentazione integrativa ovvero dei dati e dei documenti ulteriori richiesti al contribuente per effetto della regolarizzazione) sono presentate mediante:

Anche con riferimento alla modalità di presentazione a mezzo posta elettronica, è necessario che il contribuente presenti l’interpello alla direzione regionale o centrale competente in base al suo domicilio fiscale, utilizzando esclusivamente il relativo indirizzo di Pec o, se ne ricorrono i presupposti, di posta elettronica libera tra quelli contenuti nell’allegato A del provvedimento.
Le istanze dei contribuenti, diversi da soggetti non residenti privi di un domiciliatario nel territorio dello Stato, presentate mediante la posta elettronica libera ai suddetti indirizzi devono considerarsi, pertanto, non presentate e, quindi, sono del tutto improduttive degli effetti dell’interpello. Di detta circostanza viene comunque data informazione al contribuente istante.

Preventività delle istanze e non interferenza con le attività di controllo
Ai fini della preventività tutte le tipologie di interpello devono essere presentate:

Le istanze presentate non devono interferire con attività di controllo già poste in essere dall’amministrazione riferite o che comunque possano produrre effetti sul contribuente e di cui quest’ultimo sia formalmente a conoscenza se vertenti sulla questione oggetto di interpello.

Contenuto delle istanze
L’istanza deve contenere i seguenti elementi:

Può accadere che un determinato profilo della fattispecie descritta dal contribuente imponga all’amministrazione di effettuare ulteriori valutazioni ex se riconducibili a una diversa tipologia di interpello. In tali circostanze, indipendentemente dal fatto che il contribuente, nell’indicare il tipo di istanza, valorizzi la presenza di due o più quesiti, strettamente consequenziali, la risposta dell’amministrazione sarà unica e verrà resa nel più ampio termine di 120 giorni relativo a una o più delle richieste formulate, senza che si determini, decorso il termine di 90 giorni, silenzio assenso rispetto agli eventuali quesiti “interpretativi” contenuti nell’istanza.

Riguardo ai requisiti dell’istanza, alcuni di essi (in particolare i dati identificativi dell’istante ed eventualmente del legale rappresentante e la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie) costituiscono il contenuto minimo necessario delle istanze, la cui assenza è causa di inammissibilità, mentre tutti gli altri requisiti, invece, possono essere regolarizzati.

Inoltre le istanze devono essere corredate:

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