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Slittamento dei termini per l’approvazione degli “Equilibri di bilancio” e anticipazione di tesoreria nel D.L. 93/2013. Approvato dalla Camera ora passa al Senato

A tempo già scaduto e prima che le Prefetture attivino o concludano l’iter per lo scioglimento dei Consigli Comunali, è stato inserito l’art.12-bis in sede di conversione del D.L.93/2013 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza, contrasto della violenza in genere, protezione civile e commissariamento delle province”, approvato dalla Camera dei Deputati in data 9/10/2013 ed ora all’esame del Senato, nel quale viene previsto quanto segue:

(Per gli enti locali che hanno deliberato il bilancio di previsione per l’anno 2013 successivamente alla data del 1° settembre 2013, resta ferma la disposizione di cui al medesimo comma 381 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2013, come introdotta dal citato D.L. n. 35/2013, il quale – contestualmente al differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013 dal 30 giugno al 30 novembre 2013 – ha reso facoltativa, anziché obbligatoria, l’adozione della suddetta deliberazione sugli equilibri di bilancio, in tutti i casi in cui il bilancio di previsione venga deliberato dall’ente locale successivamente alla data del 1° settembre 2013);

 


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