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Distinzione tra entrate ricorrenti e non ricorrenti al fine di potenziare gli investimenti: possibile ripensamento - Il Commento di V. Giannotti
Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l’allegato 7 al d.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 27/6/2016)

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l’allegato 7 al d.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett.g). A prescindere dall’entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

Avuto riguardo la lotta all’evasione tributaria, espressamente considerata dal principio contabile citato, con certezza quale entrata non ricorrente, il problema che potrebbe porsi riguarda un eventuale programma di lotta all’evasione che assicuri costantemente le entrate all’ente e tale da poterlo considerare una componente di carattere ricorrente, ciò anche al fine di definire correttamente il perimetro del possibile finanziamento degli investimenti, ormai ridotti dal pareggio di bilancio alle sole entrate accertate dall’amministrazione a specifica destinazione.

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