Sorveglianza speciale sulla liquidità

Fonte: Il Sole 24 Ore

Due dei cardini dell’armonizzazione contabile, il Fondo crediti dubbia esigibilità (Fcde) e il principio della competenza finanziaria potenziata, se correttamente applicati, avranno importanti effetti sulla sostenibilità dei bilancidi Regioni ed enti locali e sui conti pubblici in termini d’indebitamento netto e, in minor misura, di fabbisogno.

Il Fcde, posta non impegnabile quantificata in base alla media del rapporto fra riscossioni e accertamenti nel quinquennio precedente e alle previsioni di entrata dell’anno di competenza, imporrà alle Pa una capacità di spesa realmente proporzionata alle risorse disponibili. In altre parole, sarà molto più difficile spendere soldi che non si hanno. La verifica della congruità del Fcde a consuntivo, in base al rapporto fra riscossioni quinquennali in conto residui e stock dei residui attivi conservati, comporterà ulteriori accantonamenti per coprire l’inesigibilità delle poste in sede di riaccertamento annuale dei residui.

La competenza finanziaria rafforzata, invece, con l’imputazione in bilancio di entrate e spese solo alla scadenza della relativa obbligazione, avvicina i tempi dell’accertamento e dell’impegno a quello dell’effettiva manifestazione di cassa, ridimensionando il fenomeno dei residui, con possibili benefici anche sugli equilibri di cassa e quindi sul fabbisogno di sistema. L’obbligo poi di accertare le entrate per il loro intero ammontare, salvo “scontarle” con il Fcde (vietando gli «accertamenti per cassa») dovrebbe aumentare le entrate utili per l’indebitamento netto, ma – grazie al Fcde – senza incremento delle risorse (fittiziamente) disponibili dal lato della spesa.

Il tutto, però, a patto che non vi siano manovre elusive dei principi contabili. Queste, in sostanza, possono essere di due tipi. Dal lato delle entrate, i principi dell’armonizzazione prevedono che non siano soggette a svalutazione le entrate relative a trasferimenti da altre Pa, quelle assistite da fideiussione, le entrate tributarie che, in via eccezionale, possono essere ancora accertate per cassa e quelle riscosse per conto di un altro ente.

Le singole Pa, con decisione motivata, possono tuttavia individuare altre entrate non svalutabili in base alle loro specifiche caratteristiche. In questo caso potrebbe esserci la tentazione di allargare indebitamente il novero delle entrate escluse dall’ambito del Fcde, abbassando così sensibilmente il peso degli accantonamenti.

Dal lato delle spese, invece, è importante che il nuovo criterio d’imputazione in bilancio (scadenza dell’obbligazione passiva) non sia inteso come facoltà di rinvio delle stesse agli esercizi successivi in base alle (future) disponibilità di cassa. Un’eventuale carenza di liquidità, difatti, non può essere motivo per imputare a un esercizio successivo spese che vengano a scadenza nell’esercizio di competenza. Ai fini dell’imputazione sarà obbligatorio rispettare le regole d’impegno indicate in modo tassativo dai principi contabili per le varie tipologie di poste.

Sarà compito prioritario del responsabile del servizio finanziario e dei revisori dei conti impedire comportamenti elusivi, che possano vanificare le finalità della riforma e provocare gravi problemi alla sostenibilità e alla veridicità dei bilanci.

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