Soggiorni climatici per anziani: agevolazioni determinate in base all’entita’ dell’ISEE

Il Servizio Affari Istituzionali e Locali, Polizia Locale e Sicurezza, Sistema Autonomie Locali della Regione delle Autonomie Locali, in data 13/05/2016 pubblica la risposta al seguente quesito posto da un Comune.

Il Comune rappresenta che il proprio regolamento per la disciplina dell’accesso ai servizi ed alle prestazioni del Servizio sociale[1], che individua «le condizioni economiche richieste per l’accesso ai servizi e alle prestazioni comunali agevolate», applicando i criteri definiti dalla normativa statale concernente l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)[2], chiarisce che per prestazioni sociali agevolate si intendono le prestazioni e i servizi sociali e assistenziali non destinati alla generalità della popolazione, «il cui costo effettivo a carico degli utenti viene determinato in base all’entità dell’I.S.E.E.»[3], prevedendo che, per le attività rivolte agli anziani con finalità di tipo aggregativo, socializzante e ricreativo[4] «la presentazione dell’attestazione I.S.E.E. non è obbligatoria per l’accesso alla prestazione, ma lo è per l’accesso alle eventuali agevolazioni previste»[5].

Quanto alla compartecipazione alla spesa dei richiedenti la fruizione di soggiorni climatici per anziani, il regolamento stabilisce che:

– il costo del soggiorno, «comprensivo di trasporto e animazione», è interamente a carico dei partecipanti qualora non venga prodotta un’attestazione ISEE valida o essa sia superiore ad € 20.000,00; qualora, invece, l’attestazione ISEE sia inferiore a tale valore, le spese di trasporto e di animazione sono sostenute dal Comune[6];

– con deliberazione della Giunta comunale vengono determinate annualmente ulteriori agevolazioni, consistenti nella riduzione dei costi del soggiorno, a favore degli utenti più bisognosi, parametrate all’indicatore ISEE[7];

– le spese di trasporto, di animazione «e accompagnamento»[8] sono a carico dell’Ente, tranne (oltre ad alcune fattispecie estranee alla valutazione della capacità economica del richiedente) i casi in cui non venga prodotta un’attestazione ISEE valida, o la stessa sia superiore ad € 20.000,00.

Poiché l’Amministrazione sarebbe intenzionata a modificare le predette previsioni, ponendo a carico del proprio bilancio, indipendentemente dalla condizione economica dei beneficiari, il costo integrale dei servizi di trasporto e di animazione, essa chiede di conoscere se tale soluzione risulti ammissibile.

Sentiti, per quanto di rispettiva competenza, la Posizione organizzativa presidio del sistema integrato dei servizi sociali dei comuni (ssc), politiche per la famiglia e servizi per la prima infanzia della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia ed il Servizio finanza locale di questa Direzione centrale, si formulano le seguenti considerazioni.

Com’è noto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159[9], dopo aver chiarito che per ‘prestazioni sociali agevolate’ si intendono le «prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti»[10], dispone che l’ISEE «è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate»[11].

L’art. 2, comma 1, del decreto sancisce, poi, che la determinazione e l’applicazione dell’indicatore per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate e la definizione del livello di compartecipazione al loro costo costituiscono «livello essenziale delle prestazioni», ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione[12], «fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni».

Dalla normativa richiamata si deduce che l’ISEE è lo strumento la cui applicazione risulta obbligatoria solo qualora l’ente intenda disciplinare l’accesso ad una prestazione o intenda modulare il quantum di compartecipazione al relativo costo da parte dell’utenza sulla base della capacità economica dei destinatari della prestazione medesima.

Si ritiene, pertanto, che l’ente erogatore possa stabilire discrezionalmente[13] di sottrarre una prestazione sociale alla ‘prova dei mezzi’ (cioè di non utilizzare criteri selettivi basati sulla capacità economica dei richiedenti), qualora intenda garantire gratuitamente la prestazione ad un’intera categoria di persone o a tutta la popolazione, avuto riguardo ai propri vincoli di bilancio.

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[1] Sottotitolato «Determinazione della misura e dei costi in relazione alla situazione economica dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate».

[2] V. art. 1, comma 1.

[3] V. art. 9, comma 1.

[4] Quali i soggiorni climatici, le gite di durata giornaliera, gli incontri conviviali in occasione delle festività natalizie.

[5] V. art. 9, comma 2.

[6] V. art. 18, comma 1.

[7] V. art. 18, comma 2.

[8] V. art. 18, comma 5.

[9] «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)», che ha innovato la disciplina prevista dal previgente decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

[10] Art. 1, comma 1, lett. e).

[11] Art. 2, comma 1.

[12] La cui disciplina è riservata alla legislazione esclusiva dello Stato.

[13] Motivando debitamente la propria scelta.

 

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