Società, sul Patto catena di rinvii

Fonte: Il Sole 24 Ore

L’assoggettamento al Patto di stabilità vale per tutte le società in house che siano affidatarie dirette di servizi pubblici o strumentali, ai sensi dell’articolo 18, comma 2-bis del Dl 112/2008.
Il vincolo si applica anche alle società che gestiscono servizi pubblici esclusi dal l’applicazione dell’articolo 4 del Dl 138/2011, in quanto l’articolo 18 ha portata generale. Gli enti soci delle società a totale partecipazione pubblica, titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici o strumentali senza gara, devono quindi vigilare sull’osservanza del Patto da parte degli organismi partecipati.
Considerato però che la norma rinvia a un decreto la definizione delle modalità e della modulistica, «non può farsi derivare dalle predette norme l’obbligo attuale, in capo agli enti controllanti, di valutare il rispetto del Patto di stabilità attraverso un bilancio consolidato funzionale ad un’analisi della situazione finanziaria della società unitamente a quella dell’Ente locale».
Questo uno dei chiarimenti forniti dalla Corte dei conti della Lombardia nella delibera 7/2012, con cui ha risposto agli oltre dieci quesiti presentati dal presidente della provincia di Varese. L’ente si era rivolto ai magistrati contabili in quanto, prima di procedere alla costituzione di un organismo partecipato per la gestione del servizio idrico, voleva verificare quale fosse la soluzione più idonea in relazione alla concreta situazione giuridica e contabile della Provincia.
Secondo la Corte dei conti, le società in house affidatarie dirette della gestione di un servizio pubblico a rilevanza economica sono assoggettate al Patto.
Il Dl 1/2012 ha introdotto l’articolo 3-bis al Dl 138/2011, stabilendo che «le società affidatarie in house sono assoggettate al Patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal Dm previsto dall’articolo 18, comma 2-bis del Dl 112/08». Al contrario, le società che hanno ricevuto l’affidamento della gestione di servizi pubblici locali con procedura competitiva sono escluse dal vincolo. Lo stesso vale per la società mista il cui socio privato sia stato scelto con gara, anche se la procedura a evidenza pubblica sia stata seguita solo per la scelta del socio e in mancanza di una seconda gara per il conferimento del servizio.
Per quanto riguarda il vincolo posto dall’articolo 14 del Dl 78/2010, la Corte ha ribadito che la gestione di un servizio pubblico locale a rilevanza economica non costituisce ex se una causa di esclusione dall’applicazione di questi limiti quantitativi alle partecipazioni societarie da parte degli enti locali.
Per quanto concerne le modalità di svolgimento della gara «a doppio oggetto», l’Amministrazione ha chiesto alla Corte chiarimenti in merito agli specifici compiti operativi che devono essere attribuiti al socio privato per la gestione del servizio.
In particolare, è stato chiesto se tra i compiti operativi possa essere compresa la realizzazione diretta da parte del socio degli interventi infrastrutturali o legati alla manutenzione straordinaria, senza l’obbligo da parte della società di procedere a tali affidamenti mediante procedure a evidenza pubblica.
In linea di principio i compiti operativi, che devono rientrare nella procedura di gara per la scelta del socio operativo di una società mista per la gestione di un servizio pubblico locale a rilevanza economica, devono essere gli stessi oggetto del contratto di servizio che regolerà i rapporti tra gli enti e la società.
La Corte ha chiarito che è rimessa alla discrezionalità del l’amministrazione l’individuazione delle specifiche attività da conferire al socio privato operativo e delle modalità di svolgimento della procedura.

di Federica Caponi

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