Sistema di tesoreria unica

 TAR Lombardia, Brescia, sez. I – Sentenza 12 marzo 2013, n. 256

È inammissibile il ricorso per l’accertamento della illegittimità dell’obbligo di riversare le disponibilità liquide dell’ente presso le tesorerie provinciali ai sensi dell’art. 35 commi 8 e 9 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito nella l. 24 marzo 2012 n. 27, previa se del caso disapplicazione della circolare 24 marzo 2012 n. 94 del Ministero dell’economia. In ordine logico, va anzitutto affermato che la giurisdizione sul presente ricorso non si fonda sul disposto dell’art. 133 comma 1 lettera v) c.p.a., che prevede una giurisdizione esclusiva in materia di debito pubblico: che l’operazione di accentramento delle entrate degli enti locali nella tesoreria unica possa ridurre il fabbisogno dello Stato in termini di emissione di titoli di debito, è senz’altro possibile; in tal caso però si tratterebbe di un effetto macroeconomico collegato eventualmente a tale operazione, ma come tale pur sempre estraneo ai contenuti giuridici di essa. Nella giurisdizione generale di legittimità potrebbe invece rientrare, in astratto, l’impugnazione di atti autoritativi, riconducibili all’ampio genere degli ordini, con i quali l’amministrazione centrale prelevasse e riversasse in via coattiva nella tesoreria unica le disponibilità di quegli enti i quali non avessero spontaneamente adempiuto all’obbligo di versamento; si tratta però di fattispecie che per ipotesi esula dall’oggetto del presente ricorso, proposto non per l’annullamento di atti, ma per un accertamento mero di illegittimità. In tal senso, un ricorso proposto in assenza di atti impugnati nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità è all’evidenza inammissibile.

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