Servizi pubblici locali

È illegittima la delibera della giunta comunale con cui viene affidato senza gara, ai sensi dell’art. 5, L. 381/1991, il servizio di igiene urbana a cooperative sociali, considerato che la richiamata disposizione, nel riferirsi alla “fornitura di beni e servizi”, offre agli enti pubblici e alle società di capitali a partecipazione pubblica la possibilità di stipulare, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della P.A., con le cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, convenzioni aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi e di importo inferiore a quello preso in considerazione dalle direttive comunitarie in materia di appalti, in favore dell’amministrazione richiedente e non già l’affidamento di servizi pubblici locali.

(Consiglio di Stato, sez. V, sentenza dell’11 maggio 2010, n. 2829)

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