Scelta del componente dell’organo di revisione economico finanziario con funzioni di Presidente presso province, città metropolitane e comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e quelli capoluogo di provincia

Comunicato Ministero del’interno 13 dicembre 2012

Aggiornamento al 13 dicembre 2012 del comunicato del 16 ottobre 2012

Si fa presente che, in sede di conversione del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, sono state soppresse le disposizioni già richiamate nel comunicato del 16 ottobre 2012 il cui testo era il seguente:

Nel riportare il testo del comma 2-bis dell’articolo 234 del decreto legislativo n. 267 del 2000 , come introdotto dall’articolo 3, comma 1 lettera m) del decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012, che è il seguente:

“2-bis. Al fine di potenziare l’attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, presso le province, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e quelli capoluogo di provincia, un componente del collegio dei revisori, con funzioni di Presidente, è designato dal Prefetto ed è scelto, di concerto, dai Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri”

si segnala anche che il comma 3 e 4 del predetto articolo 3 prevedono quanto segue:

3. I rappresentanti del Ministero dell’interno e del Ministero dell’economia e delle finanze nei collegi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, previsti dall’articolo 234, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono scelti tra i soggetti in possesso di requisiti professionali adeguati per l’espletamento dell’incarico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti professionali di cui al precedente periodo e i criteri per la designazione dei componenti di cui al comma 1, lettera m).

4. La disposizione di cui al comma 1, lettera m), si applica a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di emanazione del decreto di cui al comma 3.

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