Risponde di danno erariale il responsabile dei servizi finanziari in caso di inerzia per il pagamento di un debito fuori bilancio – Il Commento di V. Giannotti

di V. Giannotti

Mentre i giudici contabili di prime cure avevano sollevato, il responsabile dei servizi finanziari, da responsabilità erariale riferibile ai maggiori costi dovuti per il pagamento in ritardo di debiti fuori bilancio regolarmente iscritti in bilancio, i giudici di appello ne motivano al contrario la responsabilità con relativa condanna al pagamento di tali maggiori esborsi sopportati dal comune.

IL FATTO
A fronte di un decreto ingiuntivo, al Comune veniva ordinato di procedere al pagamento e, a seguito di opposizione, da parte del Comune, dichiarata inammissibile dal Tribunale, il predetto decreto diventava definitivo. Il Consiglio Comunale riconosceva il citato debito invitando a reperire le risorse necessarie mediante accensione di mutuo con la CC.DD.PP. Il Responsabile dei servizi finanziari chiedeva alla citata Cassa un mutuo al fine di coprire finanziariamente il citato debito per spese di investimento. La CDP chiedeva al responsabile finanziario integrazione documentale ed alcune attestazioni. In considerazione dell’inerzia del responsabile finanziario, la ditta creditrice, emetteva atto di diffida, con indicazione delle spese di parte capitale, alle quali si aggiungevano gli interessi e le altre spese legali. In persistenza dell’inadempimento, la ditta adiva prima il TAR e successivamente il Commissario ad acta. La Procura contabile addebitava i maggiori importi discendenti da colpa grave del responsabile finanziario e del Sindaco, rinviando a giudizio entrambi i convenuti, suddividendo l’importo in due pari, la prima pari a 2/3 dei maggiori oneri sopportati dal Comune andava addebitata al responsabile finanziario ed il rimanente 1/3 al Sindaco in qualità di legale rappresentate dell’amministrazione che aveva l’obbligo di sovraintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché alla corretta esecuzione degli atti.
Il Collegio contabile di prime cure mandava, tuttavia, esenti i convenuti, il responsabile dei servizi finanziari per mancanza della colpa grave, mentre il Sindaco doveva ritenersi immune da ogni censura in considerazione dell’inerzia dovuta ad atti gestionali non di competenza della parte politica.
Avverso la sentenza dei giudici contabili di prime cure, ricorre la Procura, insistendo sulla responsabilità sia del dirigente dei servizi finanziari, a cui era addebitabile la colpa grave delle maggiori spese sostenute dal Comune a fronte della persistente inerzia a dare esecuzione al pagamento, e ribadendo la responsabilità del Sindaco quale legale rappresentate dell’amministrazione che aveva il potere dovere di sovrintendere al funzionamento dei servizi comunali.

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