Risparmi per ridurre il debito

Fonte: Italia oggi

Per la sterilizzazione dei tagli imposti dalla spending review ai comuni soggetti al Patto sono valide anche le operazioni di riduzione del debito finanziate con l’avanzo di amministrazione e anche se attivate antecedentemente all’entrata in vigore del decreto enti locali.
Il doppio, importante chiarimento arriva dal Mef in risposta a un quesito presentato da un comune.
La questione riguarda la corretta interpretazione dell’art. 8, comma 3, del dl 174/2012.
Quest’ultimo ha previsto che, per l’anno 2012, ai comuni assoggettati alle regole del Patto non si applica la riduzione di cui all’art. 16, comma 6, del dl 95/2012 (che complessivamente vale 500 milioni di euro), a condizione che essi utilizzino un importo corrispondente a quello del taglio «teorico» di loro pertinenza (quale definito dal decreto del ministero dell’interno del 25 ottobre scorso) per ridurre il proprio debito. Al riguardo, è sorto il dubbio se, per finanziare l’estinzione o la riduzione anticipata delle passività in essere, potesse essere utilizzato anche l’avanzo di amministrazione.
Secondo alcuni interpreti, la risposta sarebbe negativa, in quanto, in base alla formulazione letterale della norma, sono gli importi dei tagli a dover essere «utilizzati esclusivamente» a tal fine.
In questa prospettiva, l’operazione andrebbe coperta solo con l’avanzo economico, eventualmente utilizzando l’avanzo di amministrazione per finanziare le spese correnti. Al contrario, secondo il Mef, è possibile applicare l’avanzo di amministrazione direttamente al titolo III della spesa (dove vanno contabilizzate le somme pagate per il rimborso delle quote capitali).
Si tratta di una lettura condivisibile, che evita ai comuni problemi ai fini del Patto. Un secondo dubbio riguardava la possibilità di considerare utili le operazioni di riduzione del rosso eventualmente attivate prima dell’entrata in vigore del dl 174 (ovvero prima dell’11 ottobre).
Anche in tal caso, la risposta del Mef è positiva, purché la relativa procedura sia conclusa entro il 31 dicembre 2012. Tali operazioni, quindi, potranno essere rendicontate al ministero dell’interno entro il prossimo 31 marzo, scongiurando il rischio di incappare nel recupero del taglio non applicato nell’esercizio corrente.
La nota di Via XX Settembre ha anche precisato l’impatto dell’operazione sul Patto 2012. Ricordiamo che la norma citata prevede che gli importi delle riduzioni non rilevano ai fini del calcolo del saldo finanziario rilevante per il raggiungimento dell’obiettivo.
Pertanto, afferma il ministero dell’economia e delle finanze, nel modello del monitoraggio relativo al II semestre 2012 presente nell’applicativo web del Patto sarà prevista una specifica voce di esclusione di entrata per gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, che risulterà compilata in automatico sulla base degli importi individuati con il citato dm del 25 ottobre. L’esclusione, quindi, opera solo sul lato delle entrate e non su quello delle spese. Nessun problema si pone per le spese allocate al titolo III, che non incidono sul Patto.
Discorso opposto, invece, per le spese relative alle penali, che vanno inserite nel titolo I e quindi peseranno sul saldo.

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