Ripristino del sistema di tesoreria unica

1. Finanza locale – sistema di tesoreria unica – ripristino – art. 35 d.l. 1/2012 – disposizione impartita dal sindaco di non versare le entrate proprie sulla contabilità speciale sotto controllo fruttifero, aperta presso la Tesoreria dello Stato – inosservanza da parte del Tesoriere comunale – legittimità
2. Finanza locale – sistema di tesoreria unica – ripristino – art. 35 d.l. 1/2012 – questione di legittimità costituzionale – per violazione dell’art. 119 Cost. – infondatezza

 TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. III – Sentenza 9 ottobre 2013, n. 2253

1. È pur vero che il rapporto tra comune e tesoriere è configurabile come un rapporto concessorio, ma il Tesoriere, in quanto concessionario è incaricato di pubblico servizio ed è destinatario della norme di contabilità pubblica. È pertanto legittimo il comportamento del Tesoriere comunale che si rifiuta di osservare la disposizione impartita dal sindaco di non versare le entrate proprie sulla contabilità speciale sotto controllo fruttifero, aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il comportamento non può configurarsi come illegittimo (rectius illecito), in quanto il Tesoriere si è limitato a dare applicazione alle disposizioni vigenti (art. 35 d.l. 1/2012, che sospende fino al 31 dicembre 2014 l’attuale normativa relativa alla gestione della tesoreria e ripristina le disposizioni di cui all’art. 1 della legge 29.10.1984, n. 720. Entro il 29 febbraio 2012 il tesoriere di ciascun Ente doveva provvedere a versare il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso il sistema bancario sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente doveva essere effettuato entro il 16 aprile 2012).

2. L’art 35 del d.l. 1/2012 che ripristina le disposizioni di cui all’art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 sul sistema di Tesoreria unica non viola l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa dei comuni (Corte cost. n. 311 del 20.12.2012). Tale sistema non preclude ai soggetti che vi sono sottoposti “la facoltà di disporre delle proprie risorse, nel senso di valutarne discrezionalmente la congruità rispetto alle necessità concrete e di indirizzarle verso gli obiettivi rispondenti alle finalità istituzionali, ma si limita a consentire il controllo del flusso delle disponibilità di cassa, coordinandolo alle esigenze generali dell’economia nazionale” (sentenza n. 162 del 1982). Ne discende che l’autonomia di regioni ed enti locali nel disporre delle proprie risorse per “finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite” (art. 119, quarto comma, Cost.) non è limitata dalla disciplina impugnata, che non influisce in alcun modo sulla disponibilità delle loro somme; né i conti presso le Tesorerie provinciali intestati agli enti possono essere considerati come “anomali strumenti di controllo sulla gestione finanziaria”, in quanto non frappongono “ostacoli all’effettiva e pronta utilizzazione delle risorse a disposizione” di regioni ed enti locali (sentenze n. 742 del 1988, n. 244 del 1985, n. 307 del 1983, n. 162 del 1982, n. 94 del 1981 e n. 155 del 1977). Nel caso di specie, d’altra parte, si lamenta esclusivamente la sottrazione – temporalmente limitata – alle regioni e agli enti locali del potere di decidere presso quale istituto di credito depositare l’intero ammontare delle somme derivanti da entrate proprie. Da tale menomazione discenderebbe l’impossibilità per gli enti di negoziare un tasso di interesse bancario superiore a quello garantito dai sottoconti fruttiferi presso le Tesorerie provinciali. Tuttavia, l’eventuale minore redditività delle somme depositate nella Tesoreria erariale rispetto a quella che si avrebbe presso gli istituti di credito non incide in misura costituzionalmente rilevante sulla autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali, considerato che il sistema di tesoreria unica assicura per legge agli enti ad esso sottoposti un tasso di interesse ‑ determinato secondo criteri di mercato ‑ sulle somme derivanti da entrate proprie, garanzia che il sistema bancario non può offrire con altrettanta certezza a tutti gli enti; e considerate altresì, sia le circostanze straordinarie della finanza del settore pubblico allargato, sia la temporaneità della misura. Il potere di scelta delle autonomie territoriali in ordine all’istituto presso il quale detenere le giacenze di cassa (banche private, come richiesto dalle ricorrenti, o Banca d’Italia, come discende dalla normativa impugnata) non attiene direttamente all’assunzione degli impegni di spesa o all’allocazione delle risorse, tratti essenziali dell’autonomia finanziaria, bensì riguarda la possibilità di produrre ulteriori entrate mediante la mera giacenza di somme presso istituti di credito. La possibilità per regioni ed enti locali di negoziare con istituti di credito tassi di interesse superiori a quello assicurato dallo Stato ‑ possibilità talora realizzabile a causa di rapporti “vischiosi” tra enti pubblici e sistema bancario ‑ può ben essere sacrificata dinanzi alla necessità di adottare principi di coordinamento della finanza pubblica per tutti i soggetti del settore pubblico allargato in circostanze straordinarie che riguardano sia l’ente Stato, sia gli altri soggetti dell’ordinamento.

Fonte: La gazzetta degli enti locali.it

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