Rimborso spese Sindaco e Assessori

Come si interpreta l’art. 84, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 riguardante il rimborso delle spese di viaggio degli amministratori locali residenti fuori dal Capoluogo del comune ed, in particolare, il rimborso per gli spostamenti per la “presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”?

A rispondere è la corte dei conti Emilia Romagna (deliberazione n. 3/2011)  che richiama i pareri del Ministero degli interni (Class. N.15900/T.U./00/84 del 12.10.2009; prot. 8349 del 19/05/2010), nei quali si precisa che con l’espressione “presenza necessaria” si deve intendere quella riconducibile ad oggettive esigenze connesse allo svolgimento del mandato. Il rimborso delle spese di viaggio riguarda, quindi, la sola presenza “necessaria” del soggetto, che si contrappone alla presenza facoltativa o discrezionale, rimessa all’apprezzamento soggettivo dell’interessato, ed è qualificata dalla preesistenza di un obbligo giuridico, che elimina in detto soggetto qualsiasi facoltà di una scelta diversa per l’esercizio della funzione.

Non può considerarsi, quindi, “necessaria”, ai fini del rimborso in questione, la presenza dell’amministratore o del consigliere, in giorno diverso da quello delle sedute di giunta o di consiglio,-per lo studio all’ordine del giorno, derivando tale presenza da scelte discrezionali dell’interessato sull'”an”, sul “quantum” e sul “quomodo” ( cfr. Cass.Civ., Sez. I, 7 ottobre 2005, n.19637).”

E’ da intendersi, infine, “presenza necessaria”, relativamente alla figura del Sindaco, la sua partecipazione, oltre che alle riunioni di Giunta, anche a quelle di Consiglio, così come per gli Assessori, quando siano trattate materie inerenti alla loro carica e alle deleghe ricevute e, comunque, in tutti i casi in cui la loro presenza alle sedute del Consiglio sia espressamente richiesta da norme statutarie o regolamentari dell’Ente di appartenenza.

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