Rimborso spese di viaggio

In materia di rimborso delle spese di viaggio dei componenti della Giunta provinciale e dei consiglieri provinciali, la Corte dei conti-Veneto evidenzia quanto segue:
1. se, per i componenti della Giunta, sia possibile rimborsare, oltre le spese della benzina, anche le spese sostenute per la custodia dell’autovettura personale.
Le missioni degli amministratori provinciali sono regolate dai commi 1 e 2, art. 84, D.lgs. 267/2000; in particolare, il c. 1, dispone oggi la possibilità di liquidare “esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute”. La norma si applica sia alle trasferte effettuate con mezzi pubblici, sia a quelle effettuate con mezzi privati. Poiché la legge consente, in ambito nazionale, l’uso dell’autovettura personale -adempimento talora necessario, per esempio quando l’attività dell’amministratore (rigorosamente connessa all’esercizio del mandato e delle funzioni esercitate) si protragga fino ad orari incompatibili con l’uso dei mezzi pubblici- appare ragionevole ritenere che la custodia dell’autovettura personale possa essere compresa nella locuzione “rimborso spese di viaggio”. Valuterà comunque l’ente, volta per volta, l’attinenza e la congruità delle richieste di rimborso.
2. se sia possibile rimborsare ai consiglieri provinciali in trasferta soltanto un quinto del costo della benzina.
Il c. 13, art. 77-bis, L. 133/2008 (norma dettata dalla necessità di assicurare il raggiungimento del patto di stabilità interno e che si applica esclusivamente ai consiglieri comunali e provinciali), ha carattere cogente.
3. se sia possibile adottare un regolamento integrativo.
Il c. 4, art. 84, Tuel, nell’originaria versione del 2000, prevedeva la possibilità di disciplinare con regolamento il rapporto tra indennità di missione e rimborso spese: abolita l’indennità di missione, veniva eliminata anche la possibilità di regolamentare il rapporto tra i due istituti. Non v’è ragione peraltro di ritenere che, a legislazione vigente, non vi siano spazi per l’uso, da parte degli enti locali, del generale potere regolamentare. Ciò posto, si ritiene possibile disciplinare con apposito regolamento il rimborso delle spese di viaggio per presidente ed assessori (non per i consiglieri, soggetti alla speciale disposizione dettata dalla L.133/2008), comprendente tutte le spese di viaggio effettivamente sostenute: non è comunque da escludere che, considerata l’esigenza di contenere al massimo la spesa pubblica, in sede regolamentare possa stabilirsi che il criterio (un quinto del costo di un litro di benzina) previsto dalla legge per i consiglieri provinciali vada esteso al presidente e agli assessori.
4. quali siano gli elementi da assumere a riferimento per una corretta definizione di capoluogo del Comune.
Il capoluogo è il centro abitato di maggiore importanza di una circoscrizione amministrativa (comune, provincia, regione), in cui hanno sede gli organi centrali della circoscrizione. La norma di riferimento (art. 84, c. 1, Tuel), dispone il diritto degli amministratori al rimborso delle spese di viaggio quando “ …si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente”. Si ritiene quindi che nella locuzione “spese di viaggio”, nei limiti precedentemente descritti, possano essere comprese anche le spese sostenute per gli spostamenti dalla sede dell’ente (che normalmente insiste nel capoluogo) ai minori centri abitati del comune (ad esempio una delegazione municipale). Il terzo comma dell’art. 84, nel disciplinare il rimborso delle spese di viaggio per gli amministratori che risiedono fuori sede, usa la stessa dizione (capoluogo del comune): valgono quindi le considerazioni già esposte.

(Delibera n. 105/2010/PAR del 21 settembre 2010)

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