Può l’amministrazione in autotutela correggere il riaccertamento straordinario dei residui in caso di errori?
Il Commento di V. Giannotti

di V. Giannotti

Il problema che si sono poste e si pongono molte amministrazioni locali riguarda la possibilità di risistemare in autotutela il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, a fronte dei molteplici errori commessi, in una fase molto concitata del passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata (vedesi in modo particolare i comuni siciliani prima espunti e poi reinseriti nel riaccertamento straordinario). Nessuno dubita come, con il senno di poi, ci si sia accorti di non aver correttamente operato nelle varie direzioni previste dal d.lgs.118/2011, anche a fronte della complicazione oggettiva nel passaggio alla nuova normativa. Moltissimi enti hanno sperimentato la mancanza di collaborazione dei vari servizi dell’ente, con la parte politica alla finestra in attesa dei risultati con pressante invito a trovare soluzioni alternative atte a non pregiudicare in modo sensibile i risultati di amministrazione, con la conseguente riduzione delle spese in prospettiva. Anzi, con il passare del tempo ci si è resi conto della mancanza di correlazioni tra i residui passivi attivi e passivi conservati e del loro stretto collegamento alle obbligazioni giuridiche sottostanti, della mancata correlazione dei cronoprogrammi delle opere pubbliche che hanno portato ad una inevitabile non corretta rappresentazione del Fondo Pluriennale Vincolato, della errata cancellazione dei residui attivi effettuati in fase di riaccertamento straordinario invece che di quello ordinario. Sulla base dei citati ed inevitabili errori commessi, si cerca ora in tutti i modi di porre rimedio, al fine di evitare che il responsabile dei servizi finanziari blocchi gli impegni o i pagamenti in conto residui in mancanza di una obbligazione giuridica perfezionata nell’anno di riferimento, in presenza di richiesta pressante da parte dei politici di effettuare le correzioni pur in mancanza di elementi giuridici e contabili a supporto, al fine di disincagliare una situazione che si porta dietro errori e/o omissioni da parte dei vari responsabili. Proprio a fronte di tale scenario di riferimento, appaiono le prime timide richieste di parere ai giudici contabili sulla possibilità di correzione del citato riaccertamento straordinario, ammettendo nelle citate richieste gli errori commessi e le gravi violazioni ai principi contabili. Significativa è la richiesta di un Comune calabrese il quale ha chiesto in data 21/04/2016 di sapere se sia “possibile procedere alla rettifica del riaccertamento straordinario dei residui in sede di autotutela, evidenziando gravi irregolarità contabili contenute nel riaccertamento già effettuato, e quali siano i passaggi correttivi da intraprendere prima dell’approvazione del rendiconto 2015 e del bilancio 2016”, come altrettanto significativa appare la risposta pubblicata solo in data odierna con la deliberazione n. 52/2016 della Corte dei conti.
I giudici contabili calabresi consci di una potenziale richiesta da parte di molti comuni su tale argomento, hanno sì dichiarato inammissibile il parere, evitando di fatto l’eventuale possibile inserimento di altri comuni, ma hanno anche indirettamente fornito alcune risposte sulla non praticabilità di quanto richiesto.

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I quattro principi contabili applicati

di Elisabetta Civetta

Il Pacchetto comprende:
1. Il principio applicato della programmazione, Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011
2. Il principio applicato della contabilità finanziaria, Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011
3. Il principio applicato della contabilità economico patrimoniale, Allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011
4. Il principio applicato del bilancio consolidato, Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011

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