Prove di modifica del Fondo Pluriennale Vincolato

Approfondimento di V. Giannotti

Uno dei problemi principiali, che hanno sino ad oggi bloccato una parte rilevante degli investimenti degli enti locali, è rappresentata dalle forti limitazioni previste dal principio contabile 5.4 della contabilità finanziaria il quale prevede che la costituzione del fondo pluriennale vincolato per l’intero quadro economico progettuale si realizza esclusivamente in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorché relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, escluse le spese di progettazione. L’esclusione proprio delle spese di progettazioni, non suscettibili di attivare il FPV, secondo l’ANCI, sono in gran parte dovute anche dalla nuova normativa sul codice degli appalti, che hanno di fatto frenato la ripresa degli investimenti. Sempre secondo l’ANCI, le doglianze rappresentate da molti comuni riguardano la sola attività di progettazione intrapresa e, in applicazione del citato principio contabile, a fine anno non potendo i citati comuni attivare il FPV, le risorse finanziarie sono confluite nell’avanzo vincolato, con ovvio impatto nell’anno 2017 e seguenti sul pareggio di bilancio. Una delle motivazioni rilevate dai Comuni, nel procedere oltre alla progettazione anche alle fasi successive è, da ricondursi alle difficoltà legate alla complessità del nuovo iter previsto dal codice degli appalti.  L’ANCI a tal fine propone di modificare il principio contabile nel modo seguente:
Possono essere finanziate dal fondo pluriennale (e solo ai fini della sua determinazione): tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici”, esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate (in parte impegnate e in parte prenotate), sulla base di un progetto approvato del quadro economico progettuale. La costituzione del fondo per l’intero quadro economico progettuale è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorché relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, comprese le spere di progettazione almeno a livello definitivo”.
Una modifica in tal senso del principio contabile permetterebbe alle amministrazioni comunali di poter procedere in modo più spedito anche negli anni successivi alla conclusione delle varie fasi dell’investimento, limitando l’impatto sul pareggio di bilancio.

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