Project financing – Silenzio della p.a.

Consiglio di Stato, sez. V – Sentenza 20 aprile 2012, n. 2337

Silenzio della p.a. – Project financing – Esame delle proposte – Inerzia della p.a. – Azione avverso il silenzio – Ex art. 31 c.p.a. – Proposizione oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento – Inammissibilità

Se è pur vero che in base all’art. 2, della l. n. 241 del 1990, l’amministrazione comunale è tenuta a concludere il procedimento di project financing con un provvedimento espresso,da adottarsi nel termine fissato dalla legge e ripetuto nell’avviso di progetto, di quattro mesi dalla ricezione delle istanze degli interessati, la tutela giurisdizionale degli interessati a fronte dell’inerzia dell’amministrazione va esercitata nei termini e nei modi di cui all’art. 31 c.p.a., con conseguente inammissibilità dell’azione ove esperita al di fuori di tali regole. Invero, rispetto ad un procedimento teso all’esercizio delle potestà o funzioni pubbliche, vi è un obbligo a provvedere che può essere soddisfatto solo dall’adempimento, mediante l’esercizio del potere. E’, quindi, corretto ritenere che fino a quando non vi è adempimento, permane la situazione di inadempimento, salvo che il termine per provvedere non abbia natura perentoria, sicché il non provvedere entro il termine, ne consumi il potere. L’esercizio dell’azione di adempimento, ovvero la tutela giurisdizionale è, però circoscritta in un ben definito lasso di tempo, con la conseguenza che decorso tale termine, non è più coercibile giudizialmente l’obbligo di adempimento. Quanto alla possibilità, pure prevista dall’art. 31 c.p.a., di “riproporre l’istanza di avvio del procedimento, ove ne sussistano i presupposti”, la norma, come si desume dalla locuzione usata dal legislatore, è circoscritta alle sole ipotesi di provvedimenti da adottarsi ad iniziativa del privato. L’interessato, infatti, può avviare un altro procedimento, ponendo in essere una nuova istanza, ma non può riattivare il procedimento non concluso. Il che evidenzia l’inutilità della diffida, ove il procedimento non sia ad iniziativa del privato, non essendo nel potere del privato promuovere un nuovo avvio del procedimento. Orbene, atteso che il procedimento di project financing è procedimento ad iniziativa ex officio, la diffida del privato non può che avere valenza sollecitatoria.

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