Plusvalenze

L’operazione di vendita del bene di proprietà di un ente locale, acquisito per effetto di una donazione, ad una società di leasing, che effettui i lavori di ristrutturazione del bene e lo conceda in uso al venditore (sale and lease back), non realizza plusvalenza utilizzabile per il finanziamento delle spese correnti non ripetitive (titolo 1) o a rimborso della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui (titolo 3) , ai sensi dell’articolo 1, comma 66, della legge 311/2004. Al contrario, si tratta di un’operazione d’indebitamento pluriennale finalizzata all’investimento e finanziata, almeno in parte, con le risorse derivanti dal corrispettivo dell’iniziale trasferimento a titolo oneroso dell’immobile comunale. Il parere è interessante anche perché si sofferma sul concetto di plusvalenza.

Deliberazione Corte Conti Lazio 28 dicembre 2010, n. 80

© RIPRODUZIONE RISERVATA