Picconato il pareggio di bilancio

Fonte: ItaliaOggi.it

Le limitazioni all’utilizzo dell’avanzo e del fondo pluriennale vincolato motivate da esigenze di finanza pubblica non possono pregiudicare il regolare adempimento delle obbligazioni passive da parte degli enti territoriali.

Può essere sintetizzata in questi termini la recente sentenza n. 247/2017 della Corte costituzionale, che potrebbe avere una portata quasi rivoluzionaria, costringendo il legislatore statale a ripensare dalle fondamento l’architettura dei vincoli ai bilanci di regioni, città metropolitane, province e comuni.

L’attuale disciplina della materia è contenuta nella legge 243/2012, successivamente modificata dalla legge 164/2016: si tratta di norme di rango «superprimario», nel senso che discendono direttamente dall’art. 81 Cost., ma questo non le sottrae al sindacato della Consulta, cui sono state rinviate dalle province autonome di Trento e Bolzano e dalla regione Friuli Venezia Giulia.

Le argomentazioni delle ricorrenti ruotavano intorno al seguente punto: lo stato non può, attraverso le regole del pareggio di bilancio, «espropriare» gli enti di risorse che sono nella loro disponibilità.

Ciò vale innanzitutto per l’avanzo di amministrazione, ma soprattutto per il fondo pluriennale vincolato, che accoglie risorse già impegnate, dietro alle quali, quindi, c’è un debito. Tali poste, tuttavia, non rientrano fra le entrate finali, le sole considerate dal pareggio, se non entro limiti e sotto condizioni molto restrittive che spesso le rendono inutilizzabili.

La Corte ha dichiarato le censure infondate, ma solo dopo aver sottoposto le norme impugnate ad un’interpretazione «costituzionalmente orientata» che, di fatto, ne ribalta completamente il significato. Nella sentenza si legge, quindi, che «l’avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge, è nella disponibilità dell’ente che lo realizza» e non risulta incluso fra le entrate finali solo perché la legge 243 guarda al bilancio di previsione, mentre l’avanzo è accertato in sede di rendiconto.

Ancora più nette le affermazioni sul fondo pluriennale vincolato, che gli enti hanno «la piena facoltà di gestire» indipendentemente dalla sua collocazione in bilancio.

Tali affermazioni sono vere e proprie «picconate» all’edificio della legge 243, che a questo punto necessita di essere puntellato attraverso rapide modifiche. Anche perché la sentenza, pur essendo di rigetto (e quindi con effetti solo fra le parti e non erga omnes), contiene in realtà un preciso e difficilmente eludibile monito al legislatore, che viene inviato a non abusare di «tecnicità contabile» per distorcere il disegno costituzionale.

Difficile a questo punto, ad esempio, giustificare l’esclusione dal saldo del fondo pluriennale vincolato derivante da debito, ovvero (dal 2020) non alimentato da entrate finali, perché ciò comporta (in contrasto con la lettura costituzionalmente orientata della Corte) il rischio di ostacolare l’adempimento di obbligazioni «legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria». Stesso discorso sembra valere per l’avanzo, almeno per quello accantonato, il cui utilizzo è al momento fortemente ostacolato dal pareggio. Ma la sentenza fa pochi sconti anche sull’avanzo libero, anche se richiama gli stessi enti ad una migliore programmazione per «un armonico perseguimento delle finalità pubbliche attraverso il minor impiego possibile delle risorse acquisite mediante i contributi e il prelievo fiscale».

La palla passa a questo punto al prossimo parlamento, visto che per modificare la legge 243 occorre la maggioranza qualificata sia alla camera che al senato. Ma senza troppi indugi, perché ignorare i moniti della Consulta rischia di aprire scenari problematici, come avvenuto spesso in passato e anche di recente in materia di pensioni.

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