Piano generale di sviluppo

Le linee di tendenza dell’ordinamento si orientano all’adozione di strumenti programmatici che, partendo da piani generali approvati dal Consiglio, si riflettano e trovino attuazione nei bilanci pluriennali e programmatici e nel bilancio annuale: si tratta di linee in evoluzione, che dovranno trovare espressione nelle modifiche delle leggi di contabilità pubblica e nella prassi applicativa. La funzione del Piano Generale di Sviluppo è quella di confrontare le linee programmatiche di ciascuna amministrazione, come previste e disciplinate dall’art. 46 TUEL, con le reali possibilità operative dell’ente e formulare in relazione alla durata del mandato del Sindaco/del Presidente della Provincia, le azioni e gli interventi che l’ente intenderà seguire nell’organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi da assicurare alla collettività, negli investimenti e nelle opere pubbliche da realizzare in relazione alle risorse finanziarie acquisibili. Ciascun ente, nell’ambito della sua autonomia statutaria, è tenuto a disciplinare uno strumento programmatorio di carattere generale che, indipendentemente dalla denominazione, funga da raccordo fra le linee programmatiche che l’Amministrazione intende perseguire nel corso del mandato e le attività in concreto da porre in essere in relazione alle peculiarità organizzative e finanziarie dell’ente. Il Piano Generale di Sviluppo è previsto nell’ambito della disciplina contabile e finanziaria degli enti locali quale elemento centrale nel processo di programmazione dell’attività dell’ente, ma la sua mancanza non è idonea ad incidere sulla validità e legittimità del bilancio di esercizio o degli altri documenti contabili dell’ente locale.

(Corte dei conti-Lombardia, delibera n. 374/2010 del 18 marzo 2010)

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