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Questo articolo è stato inserito il 17/02/2012 , letto 427 volte , con i tag: patto di stabilità 2012

Ecco il patto di stabilità new style

Una corposa circolare della Ragioneria illustra le modalità applicative per il 2012. Dalle sanzioni alle modalità di calcolo degli obiettivi, all’estensione a mini enti e aziende speciali: ecco alcune delle indicazioni fornite alle amministrazioni locali

A partire dal 2013 saranno assoggettati alle nuove regole del patto di stabilità, oltre alle province ed ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti nonché le aziende speciali e le istituzioni mentre, a decorrere dal 2014, saranno assoggettate alle regole del patto di stabilità interno le unioni di comuni formate dagli enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. Per quest’anno, arriva un modello di calcolo ad hoc per supportare gli enti locali nell’individuazione dell’obiettivo programmatico in base alle nuove disposizioni del patto di stabilità interno 2012-2014. Ai fini della redazione del bilancio di previsione meglio considerare prudenzialmente come obiettivo del patto, il saldo programmatico previsto per gli enti non virtuosi, salvo successiva rideterminazione delle percentuali. Questi alcuni degli spunti e suggerimenti che emergono dalla corposissima circolare n. 5 del 2012 con cui il Ministero dell’economia-Ragioneria generale dello Stato ha inteso fornire ieri agli enti locali le “dritte” sull’applicazione del patto di stabilità per quest’anno. Il documento di prassi ricorda che la novità più significativa delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno del 2012 è rappresentata dall’introduzione di un meccanismo di riparto dell’ammontare del concorso agli obiettivi di finanza pubblica tra i singoli enti basato su criteri di virtuosità. In particolare, il comma 2 dell’articolo 20 del d.l. n. 98 del 2011, ha disposto che gli obiettivi del patto di stabilità interno, siano attribuiti ai singoli enti locali in base alla virtuosità misurata operando una valutazione ponderata di quattro parametri: 1) rispetto del patto di stabilità interno; 2) autonomia finanziaria; 3) equilibrio di parte corrente; 4) rapporto tra riscossioni e accertamenti delle entrate di parte corrente. Vediamo alcune tra le numerose indicazioni che emergono dal testo, con particolare riferimento alle sanzioni per il mancato rispetto dei vincoli. Circa il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti, la circolare chiarisce che costituiscono operazioni di indebitamento quelle volte alla ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell’ente locale. Anche il leasing finanziario rientra nella categoria, quando l’ente prevede di riscattare il bene al termine del contratto, e pure le operazioni di project financing potrebbero configurarsi come forma di indebitamento. Riguardo invece al divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto, la RGS evidenzia intanto che è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione. Il divieto di assunzione sussiste per tutti gli enti in cui il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente sia pari o superiore al 50% e nel calcolo rientrano anche le spese di personale delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo. Per il mancato rispetto del patto scatta anche la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza che si applica agli importi effettivamente erogati nel 2010 (e quindi comprensivi anche della eventuale riduzione del 30 per cento operata in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2009). La sanzione si applica ai soli amministratori in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione dei vincoli del patto di stabilità interno. La circolare lancia l’allarme sui rischi di tentativi di elusione del patto. Che si verificano ad esempio attraverso l’utilizzo dello strumento societario, quando spese valide ai fini del patto sono poste al di fuori del perimetro del bilancio dell’ente per trovare evidenza in quello delle società da esso partecipate e create con l’evidente fine di aggirare i vincoli del patto medesimo. Un’ulteriore esempio di fattispecie elusiva ricorre nei casi di sovrastima delle entrate correnti o nei casi di accertamenti effettuati in assenza dei presupposti indicati dall’articolo 179 del Testo unico degli enti locali, mentre dal lato delle uscite, rientrano tra le fattispecie elusive l’imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci dell’esercizio o degli esercizi successivi ovvero quali oneri straordinari della gestione corrente (debiti fuori bilancio). Per quanto attiene poi alle modalità di calcolo dell’impegno richiesto a ogni amministrazione, la circolare, che reca in allegato la modulistica per il calcolo degli obiettivi 2012-2014 suddivisa per province e comuni, specifica che ai fini del concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto, il saldo finanziario obiettivo, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, è ottenuto moltiplicando la spesa corrente media registrata nel periodo 2006-2008, rilevata in termini di impegni, come desunta dai certificati di conto consuntivo per una percentuale che è la seguente: per le province, per l’anno 2012, il 16,5% e, per gli anni 2013 e successivi, il 19,7%; per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il 15,6%, per l’anno 2012 e, per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, il 15,4% per gli anni 2013 e successivi. Ogni ente dovrà conseguire, quindi, si legge nella circolare, un saldo, calcolato in termini di competenza mista, non inferiore al valore determinato applicando le percentuali di cui sopra, diminuito dell’importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali complessivamente pari, a decorrere dall’anno 2012, a 500 milioni di euro per le province e a 2.500 milioni di euro per i comuni. Tutto ciò nelle more dell’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dal comma 2 dell’articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, concernente il riparto degli enti locali in due classi al fine di individuare gli enti virtuosi.

Fortunato Laurendi

Fonte: La Gazzetta degli Enti locali

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