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Questo articolo è stato inserito il 15/02/2012 , letto 79 volte

Rimborso della spesa sostenuta nell'anno 2011 per il personale ex Fime

Circolare Ministero dell'Interno 8 febbraio 2012, n. 1/FL
Legge 23 luglio 1998, n. 251 recante "Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali". Rimborso della spesa sostenuta nell'anno 2011 per il personale ex Fime.

1. Premessa

L'articolo 1 della Legge 23 luglio 1998, n. 251, stabilisce che il personale dipendente dalle società per azioni Fime, Fime leasing, Fime factoring e Fimat a cui non siano state applicate le disposizioni dell’articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, può essere assunto in amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo ed in altre amministrazioni richiedenti od in enti pubblici non economici nell’ambito dei posti risultanti vacanti a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei carichi di lavoro.

Gli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni della predetta legge 251/1998, sono posti a carico dello Stato, che provvede a rimborsare a favore degli enti suindicati il costo sostenuto per il pagamento del personale assunto. Al fine di definire l’onere a carico dello Stato per l’anno 2012, e la conseguente somma da rimborsare, è necessario acquisire dai citati enti una certificazione dalla quale risulti la spesa sostenuta nell’anno 2011.

Al riguardo, è stata predisposta l’allegata certificazione che dovrà essere trasmessa agli enti locali della Provincia nonché a tutte le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e ad altre amministrazioni richiedenti od enti pubblici non economici.

E’ opportuno sottolineare che in applicazione delle disposizioni sul federalismo fiscale municipale a decorrere dall’anno 2011, su indicazioni della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) sono stati fiscalizzati gran parte dei contributi assegnati ai comuni delle regioni a statuto ordinario compreso quello in oggetto.

Poiché la richiamata Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) non si è ancora pronunciata formalmente sui trasferimenti da considerare fiscalizzati nell’anno 2012 in quanto è in atto una rivisitazione dei trasferimenti stessi, alla luce delle modifiche legislative intervenute e per tenere conto di alcuni aspetti distorsivi emersi, allo stato attuale, nelle more di un pronunciamento di detta Commissione circa la fiscalizzazione anche per il 2012 del trasferimento a titolo di Rimborso della spesa sostenuta nell'anno 2011 per il personale ex Fime, tutti gli enti aventi titolo sono invitati a presentare l’apposita certificazione, come avvenuto negli anni precedenti.

Si evidenzia, tuttavia, che la presentazione della certificazione da parte enti deve intendersi a titolo provvisorio in attesa dell’adozione dei provvedimenti normativi in itinere, e non costituisce, al momento, titolo per la costituzione del diritto all’erogazione del contributo.

2. Adempimenti degli enti locali

Per la definizione e l’eventuale erogazione del contributo di che trattasi ( vedi condizione di cui al paragrafo 1), gli enti richiedenti devono consegnare i certificati, debitamente compilati e sottoscritti, alle Prefetture-UTG competenti per territorio, entro il 31 marzo 2012. I responsabili del servizio assumono diretta e personale responsabilità, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sulla veridicità e l’esattezza dei dati riportati.

3. Adempimenti delle Prefetture-UTG

Le Prefetture-UTG dovranno raccogliere tutte le certificazioni trasmesse dagli enti richiedenti ed effettuare un mero controllo formale, ovvero verificare che gli enti stessi abbiano compilato in tutte le parti il certificato, abbiano apposto il timbro e firmato la certificazione.

A tal riguardo, occorre richiamare l’attenzione di quegli enti che hanno già trasmesso la certificazione di che trattasi direttamente a questo Ufficio anziché tramite la Prefettura-UTG. Tale certificazione non sarà presa in considerazione, ma soltanto trattenuta agli atti, e gli enti dovranno presentare nuovamente la certificazione attenendosi alle istruzioni della presente circolare.

Come precisato con circolare F.L. 6/2010 del 15 marzo 2010, e con circolare F.L. 2/2011 del 7 febbraio 2011, la data del 20 maggio dell’anno successivo a quello per il quale si chiede il rimborso rappresenta il termine ultimo, pena la mancata erogazione del contributo in argomento, entro il quale codeste Prefetture-UTG dovranno trasmettere a questo Ministero la certificazione di che trattasi.

Eventuali chiarimenti potranno essere chiesti alla Dott.ssa Assunta Reina tel. 06/46548156 e-mail assunta.reina@interno.it oppure alla Sig.ra Daniela Secondini tel 06/46548369 daniela.secondini@interno.it fax 06/46549652.

La presente circolare viene trasmessa esclusivamente in via informatica.

Le Prefetture-UTG dovranno inoltrare agli enti locali copia della presente circolare e dell’allegato modello.

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