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Questo articolo è stato inserito il 14/02/2012 , letto 166 volte

Consolidamento dell'ici rurale.

Comunicato Ministero dell'Interno 13 febbraio 2012 - relativo al consolidamento dell'ici rurale.

L’articolo 13, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che la riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni (c.d. ICI rurale ed altre fattispecie), é consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Atteso che con la citata disposizione viene definitivamente disciplinata la materia, si è provveduto alla rideterminazione delle attribuzioni dell’anno 2011 con le seguenti modalità:

Comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario - anno 2011

Nel corso dell’anno 2011 la riduzione, parametrata alla stima del predetto maggior gettito ICI e prevista in bilancio in 179 milioni di euro annui, era stata applicata, in detrazione, all’atto della quantificazione della spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati dell’anno 2011, che ha costituito il riferimento per la determinazione delle assegnazioni al federalismo fiscale dello scorso anno.

Con l’entrata in vigore della predetta disposizione di legge è ora possibile conguagliare i dati di tale gettito e, pertanto, nella voce “Attribuzioni da federalismo municipale – Fondo sperimentale di riequilibrio” sono state inserite le voci “Maggiore / Minore gettito ICI rurale da certificato (art. 13, c. 13, dl 201/2011)” che contengono i conguagli positivi, ovvero negativi, derivanti dalla differenza tra riduzione presunta dell’ICI rurale e gettito certificato da ciascun comune, come da allegato file.

Comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna - anno 2011

Per comuni delle regioni Sicilia e Sardegna per i quali è tuttora vigente il sistema del finanziamento agli enti locali tramite trasferimenti erariali, nella voce (Contributo ordinario – Effetto normativa dl 262/06 - è stata inserita la voce “Maggiore / Minore gettito ICI rurale da certificato (art. 13, c. 13, dl 201/2011)” che contiene i conguagli positivi ovvero negativi derivanti dalla differenza tra riduzione presunta dell’ICI rurale e gettito certificato da ciascun comune, come da allegato file.

Dalla suddetta rideterminazione, sono scaturite somme da rimborsare ai comuni ovvero da recuperare in relazione alle erogazioni già disposte che possono essere rilevate dall’allegato file.
Al riguardo si comunica che al recupero delle somme in competenza ed in cassa verrà provveduto sulle prossime erogazioni da disporre per l’anno 2012.

Mentre per le somme da rimborsare ai comuni si comunica che alla relativa erogazione verrà provveduto dopo l’assegnazione delle risorse da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.
Infine si segnala che per i comuni che non hanno ancora trasmesso la prevista certificazione è stata mantenuta la riduzione presunta.

Comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario nonché Sicilia e Sardegna – anno 2012

L’importo delle riduzioni verrà detratto, per l’anno 2012, dal totale delle risorse da fondo sperimentale di riequilibrio di tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario e dalle spettanze dei trasferimenti dei singoli comuni ricadenti nei territori di Sicilia e Sardegna.

Comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Trentitno Alto Adige – anni 2011 e 2012

Per i comuni appartenenti alle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle D’Aosta e Trentino Alto Adige – ai quali non era stata applicata una riduzione presunta per l’anno 2011 - i maggiori introiti dell’ICI rurale da certificato verranno portati in detrazione dell’importo spettante per l’anno 2012 a titolo di trasferimento compensativo ICI abitazione principale.

Sull’importo delle somme spettanti per l’anno 2012, verrà applicata analoga riduzione di risorse per l’anno 2012.

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