Personale comuni sotto i 5mila abitanti.

Si riportano i punti chiave contenuti nella deliberazione n. 6/2011 della sezione regionale della Corte dei conte dei conti per la Lombardia.

Nuove assunzioni

Ai sensi dell’art. 1, comma 562 della legge 296/06, i comuni non soggetti al patto di stabilità devono contenere la spesa del personale entro il livello di quella sostenuta nel 2004 e possono procedere a nuove assunzioni nei soli limiti delle cessazioni avvenute nell’anno precedente. Questi enti devono rispettare in materia di spesa del personale il limite per cui detta spesa, <>, non deve superare il corrispondente  ammontare  dell’anno  2004.
In questo contesto, proseguono i magistrati, “si ritiene pertanto di dover confermare gli indirizzi contenuti nelle precedenti deliberazioni (Lombardia n. 28/pareri/2008, n.33/pareri/2008, n. 244/pareri/2009) nelle quali è stato affermato che gli enti possono procedere a nuove assunzioni nei limiti delle cessazioni di precedenti rapporti di lavoro che siano avvenute a partire dall’anno 2004, purché l’ammontare totale dei costi del personale, comprensivi delle nuove assunzioni, non sia superiore alla spesa sostenuta nel 2004.
Con riferimento alle modifiche normative intervenute nel corso dell’anno 2010, la nuova disciplina contenuta nell’art. 14, commi 7 – 10 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122),  nel solco della precedente impostazione normativa, detta regole differenziate per i Comuni soggetti al Patto con popolazione superiore ai 5000 abitanti, e per i Comuni non soggetti a detto vincolo finanziario con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. 
Il comma 9 dell’art. 14 cit. prevede la sostituzione del testo del co. 7 dell’art. 76 del d.l. n. 112, conv. in l. n. 133 del 2008; conseguentemente la nuova disposizione recita che: “E’ fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente”. Questa Sezione, nel recente parere n. 995 del 18 ottobre 2010, ha avuto modo di chiarire che <> (per le approfondite argomentazioni poste a sostegno di detta interpretazione si rimanda al testo integrale del parere testé citato; si veda anche Lombardia/963/2010/PAR del 21 ottobre 2010).”

Mobilità

Come già affermato dalla stessa senzione, nei pareri n 963, del 21/10/2010 e n 1062 del 23/12/2010, <>. Pertanto, <> (LOMBARDIA/768/2010/PAR del 12 luglio 2010, Lombardia/879/2010/PAR del 22 settembre 2010; nonché, più in generale, sulla mobilità in entrata ed in uscita si veda anche la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 53 dell’11 novembre 2010).

Determinazione della spesa attuale, da raffrontare con l’anno 2004, per quanto concerne la figura del Segretario Comunale.

I giudici confermano quanto già affermato nella recente delibera n. 1047 del 13.11.2010: “Il Comune deve adottare tutte le possibili forme organizzative che consentono il rispetto del contenimento della spesa del personale, in primo luogo, cercando una forma di collaborazione del segretario comunale che contenga per quanto è possibile la spesa ed eventualmente riducendo altre spese di personale.”

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