Patto di stabilità regionalizzato verticale: scadenza del 15 settembre

Nel corso del 2011 le regioni  possono intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio attraverso accordi di tipo verticale (in cui la regione offre ulteriori spazi finanziari a favore degli enti, peggiorando il proprio obiettivo) oppure accordi di tipo orizzontale (dove la regione svolge il ruolo di stanza di compensazione fra gli enti interessati all’accordo).

Riguardo al patto verticale, le regioni definiscono i criteri di virtuosità e le modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per l’applicazione del patto regionale verticale i comuni devono comunicare alle regioni e province autonome e alle ANCI, entro il 15 settembre, l’entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell’anno (comma 140, articolo 1, legge 220/2010). Successivamente le regioni e le province autonome, entro il termine perentorio del 31 ottobre, comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, con riguardo a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro lo stesso termine la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA