Partecipate, al via la riforma

Fonte: ItaliaOggi

Modifiche degli statuti entro il 31 luglio e conservazione delle società partecipate con fatturati medi superiori ai 500 mila euro nella prima fase transitoria. Possibilità di procedere al ripiano delle perdite delle partecipate con impiego degli accantonamenti e nei limiti della quota di partecipazione. Sono alcune delle novità del decreto legislativo che modifica il Testo unico sulle partecipate (dlgs n.175/2016) previsto oggi sul tavolo del consiglio dei ministri per l’approvazione in via definitiva.

La proroga degli statuti
Fra le modifiche, forse la più attesa stante il ritardo di fatto dell’adempimento, è la proroga al prossimo 31/7 per l’adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico già costituite all’entrata in vigore del decreto, anche se tale allungamento dei termini non è stato troppo generoso poiché comunque a breve scadenza.

La razionalizzazione delle partecipazioni
Rispetto alla versione precedente del decreto il termine per la revisione straordinaria delle partecipazioni, prevista dall’art. 24, co. 1, secondo periodo, viene spostato al 30/9/2017. Entro tale data gli enti locali saranno chiamati a predisporre, ove non ricorrono i presupposti per il mantenimento delle partecipazioni (di cui al comma 2° dell’art. 20), un piano per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. L’alienazione della partecipazione (art. 10) sarà da effettuarsi entro un anno dal termine per la ricognizione (art. 24, co. 4) e quindi anche tale termine slitterà in conseguenza dello slittamento del primo.
Ai fini della prima applicazione delle prescrizioni inerenti la redazione dei piani di razionalizzazione si considera quale primo triennio rilevante quello 2017-2019. In altri termini, il decreto attuativo della legge delega di riforma della p.a. voluta da Marianna Madia consente almeno fino al 2019, la sopravvivenza di società partecipate con fatturato superiore a 500 mila (e non più superiore alla soglia di 1 milione originariamente prevista). Quindi nell’ambito dell’art. 20, co. 2, l’obbligo di dismissione prevederebbe due step. Il primo, nelle more della prima applicazione, che si svolge nel triennio 2017-2019 e che «salva» le società con fatturato medio superiore alla soglia di 500 mila euro nel triennio precedente l’entrata in vigore del decreto; il secondo, ossia dal 2020 in poi, riferito soglia di un milione di euro prevista dalla lett. d) del secondo co. dell’art. 20, che comporterà l’eliminazione di molte altre società partecipate il cui fatturato era compreso fra le due soglie indicate.
Altre previsioni
Con l’aggiunta del co.9-bis, all’art. 4 del dlgs 175, viene concesso alle amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producano servizi di interesse economico generale (cioè erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, come energia, trasporti ecc. ivi inclusa la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi) anche oltre l’ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l’affidamento dei servizi avvenga mediante procedure ad evidenza pubblica. Ciò consentirà alle amministrazioni una piena competizione nazionale con altri operatori, ma non le escluderà all’obbligo di razionalizzazione (dismissioni o chiusura) nei casi di risultati negativi (art. 20, c. 2).
Altresì ammessa è la partecipazione in società che si occupino in prevalenza di produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7), ed è inoltre fatta salva la possibilità per le università di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8).
Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, infine, possono procedere al ripiano delle perdite subite dalle società partecipate con le somme accantonate nell’apposito fondo vincolato (pari all’importo corrispondente al risultato negativo) nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell’Unione europea in tema di aiuti di Stato (nuovo co. 3-bis, inserito nell’art. 21).

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