Parere Aran – Importo della tredicesima mensilita’

Pubblichiamo il parere ARAN RAL_1832 del 5 aprile scorso

Una dipendente dell’ente nel 2015 ha ricoperto la posizione di dirigente a tempo determinato, ai sensi dell’art.19, comma 6, del D.Lgs.n.165/2001, fino all’11.7.2015. da tale ultima data è ritornata nella precedente propria posizione lavorativa di funzionario inquadrato nella categoria D, posizione economica D4. Come avrebbe dovuto essere determinato l’importo della tredicesima mensilità spettante alla lavoratrice per l’anno 2015?

RISPOSTA

L’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che la tredicesima mensilità, nell’anno considerato nella nota, avrebbe dovuto essere calcolata distintamente in relazione ai due diversi periodi nei quali la lavoratrice ha lavorato prima come dirigente e dopo come assistente sociale.

Infatti, vengono in considerazione due rapporti di lavoro di natura diversa, anche se intercorrenti con il medesimo datore di lavoro, e differenziati, sotto il profilo regolativo (legale e contrattuale), con riferimento sia al trattamento normativo che a quello economico.

In proposito si ritiene opportuno richiamare il contenuto di alcune specifiche clausole contrattuali:

  1. a) l’art.5, comma 8, del CCNL del 9.5.2006, secondo il quale “I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico …”. In virtù di tale disciplina, nel caso in esame, essendo stata in aspettativa per incarico dirigenziale, ai sensi dell’art.19, comma 6, del D.Lgs.n.165/2001, nell’ambito del rapporto non dirigente, ai fini del computo della tredicesima della dipendente, comunque non potrebbe tenersi conto del periodo di aspettativa durato fino alla data del 4.7.2014. Pertanto, applicando rigidamente le previsioni dell’art.5, commi 1 e 8, del CCNL del 9.5.2006, la lavoratrice, pur avendo lavorato per tutto l’anno, finisce per avere una tredicesima mensilità quantificata con riferimento al solo periodo 5.7.2014-31.12.2014;
  2. b) l’art.5, comma 5, del CCNL dell’Area II della dirigenza del 14.5.20075, invece, dispone che “Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, prima del mese di dicembre, la tredicesima è dovuta in ragione di tanti 365esimi quanti sono i giorni di servizio prestato ed è calcolata con riferimento alla retribuzione di cui al comma 2 spettante al dirigente nell’ultimo mese di servizio.”. Poiché è indubbio che alla data del 4.7.2014 è cessato l’incarico e quindi il rapporto di lavoro dirigenziale a termine della dipendente, si ritiene che alla stessa non possa non essere applicata tale disciplina.

Nel caso in esame, proprio la coesistenza di tali specifiche regole e la loro applicabilità al medesimo lavoratore nel corso dello stesso anno, offre supporto e giustificazione alla soluzione sopra esposta.

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