Pagamenti ai fornitori, tesoreria comunale, piani di riequilibrio ed incentivi tecnici

Approfondimento di V. Giannotti

Sono stati resi noti alcuni emendamenti presentati alla Commissione bilancio della Camera dei Deputati alla data del 11/12/2017 qui di seguito sintetizzati alcuni di particolare interesse per gli enti locali.

Pagamenti ai fornitori

In considerazione delle difficoltà degli enti locali nel rispetto dei tempi medi di pagamento, anche al fine di evitare il pagamento di interessi moratori che porterebbero ad compromettere il successivo rispetto dei tempi di pagamento, è stato presentato alla Commissione il seguente emendamento:

Al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.  193, per l’integrale recepimento decreto legislativo 9 novembre 2012, n. della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 180, sono apportate le seguenti 1, della legge 11 novembre 2011, n. modificazioni:

a)  il comma 3 dell’articolo è sostituito dal seguente:

«3. Nelle transazioni commerciali le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Se il creditore è una piccola o media impresa ai sensi della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE e dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 luglio 2005, ovvero se il debitore è una pubblica amministrazione, i termini di cui al comma 2 non possono comunque essere superiori a sessanta giorni. Negli altri casi, termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell’articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.»

b) conseguentemente, l’articolo 4, comma 4, è abrogato; 

  1. c) conseguentemente, il comma 1 dell’articolo 5, è sostituito dal seguente: 

«1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora.»
d) all’articolo 7, comma 5, le parole «in cui il debitore è una pubblica amministrazione», sono soppresse
.”.

In altri termini qualora il sopra indicato emendamento venisse approvato, vi sarebbe più spazio per gli enti locali nel prevedere già nel bando di gara tempi di pagamento più flessibili, in modo particolare per quelli finanziati con rendicontazione da enti terzi, evitando e/o riducendo la corresponsione di interessi moratori per i giorni di ritardo nei pagamenti, il cui tasso attualmente è fissato all’8%.

 

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