P.a., si tace sui debiti estinti

Fonte: Italia Oggi

I debiti che le p.a. devono comunicare ai creditori entro il prossimo 30 giugno (termine che slitta al giorno seguente, essendo domenica) non devono includere quelli già estinti prima di tale data, né quelli per i quali non sia nota con certezza la data del pagamento. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare della Ragioneria generale dello stato n. 30/2013, diffusa ieri per fornire indicazioni operative sulle diverse disposizioni del cosiddetto decreto «sblocca debiti», che prevedono obblighi informativi e certificativi a carico delle amministrazioni pubbliche. In ordine di tempo, il primo adempimento è quello previsto dall’art. 6, comma 9, che impone a enti locali, regioni e province autonome, enti dell’Ssn e amministrazioni statali di comunicare entro il 30 giugno (quest’anno il 1° luglio) ai propri creditori l’importo e la data entro la quale provvederanno ai pagamenti. Come anticipato da ItaliaOggi di ieri, tale comunicazione (che deve essere effettuata a mezzo Pec con firma elettronica o digitale, ovvero mediante altro mezzo idoneo a garantire la consegna al destinatario) non riguarda i debiti già pagati e neppure quelli per i quali non è possibile prevedere una data certa di pagamento in quanto le risorse o gli spazi relativi non sono stati ancora ottenuti oppure saranno ottenuti solo successivamente.La successiva pubblicazione dell’elenco completo dei debiti comunicati, da effettuarsi entro il 5 luglio, dovrà poi avvenire in modo da non consentire la puntuale identificazione del creditore, ossia riportando, oltre a importo e data di pagamento, solo i codici identificativi della fattura, della richiesta equivalente di pagamento o di altro documento identificativo.La circolare fornisce indicazioni importanti anche in merito alla procedura di cui all’art. 7 del dl 35, che impone di comunicare, tramite la piattaforma per la certificazione dei crediti, l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 e non estinti alla data della comunicazione. Per effettuare tale comunicazione (che limitatamente ai crediti che non siano stati oggetto di cessione o certificazione, è equivalente a certificazione del credito) è stato reso disponibile sulla piattaforma un nuovo pacchetto di funzioni, che permette alle amministrazioni e agli enti pubblici accreditati sul sistema di scaricare i modelli necessari per predisporre le comunicazioni dei debiti riferite a ciascun creditore, con separata evidenza di quelli già oggetto di cessione o certificazione. In fase di conversione del dl 35, è stato introdotto un meccanismo per consentire la progressiva apposizione della data di pagamento ai debiti certificati d’ufficio, nei limiti delle risorse rese disponibili sia attraverso la concessione di spazi finanziari sul patto di stabilità interno sia attraverso la concessione delle anticipazioni di liquidità. In base alle indicazioni della Rgs, ciò comporta che, nel momento in cui l’amministrazione debitrice riceve notizia dell’entità delle risorse a essa riconosciute e della data in cui tali risorse saranno effettivamente disponibili, questa è tenuta ad aggiornare l’elenco, indicando la data prevista di pagamento relativamente a un set di debiti di importo corrispondente. La data apposta sulla certificazione di un debito non è soggetta a successive modifiche e aggiornamenti. Infine, la circolare precisa che la trasmissione annuale prevista dall’art. 7, comma 4-bis (da effettuarsi a partire dal prossimo anno con scadenza 30 aprile e con riferimento ai debiti in essere al 31 dicembre dell’anno precedente) ha effetti meramente ricognitivi e non determina l’automatica certificazione prevista dal comma 6.

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