Novità per i pagamenti degli enti pubblici

Ai sensi dell’art. 18 del c.d. “decreto crescita” (d.l. 83/2012, convertito in legge 134/2012), entro il 31 dicembre 2012 tutti i pagamenti di importo superiore a 1.000 euro, nell’anno solare, vanno pubblicati sul sito, con link ben visibile nella homepage del sito, nell’ambito dei dati della sezione “Trasparenza, valutazione e merito” di cui al d.lgs. 150/2009. I pagamenti da pubblicare sono quelli riferiti a “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati”: in pratica tutti i pagamenti relativi a corrispettivi per prestazioni e/o contributi erogati.

Nel sito internet dell’ente (con link ben visibile nella homepage del sito, nell’ambito dei dati della sezione “Trasparenza, valutazione e merito” di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l’esportazione, il trattamento e il riuso) sono indicati:

a) il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;

b) l’importo;

c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;

d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;

f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

Altra novità è che dal 2013 alle Associazioni (cd enti non commerciali) sarà possibile affidare (come si è soliti dire, in convenzione) esecuzione di attività, solo in base alle disposizioni del codice dei contratti, inoltre alle stesse è precluso, se prestano servizi all’ente anche a titolo gratuito, erogare contributi.

La prima conseguenza di tipo procedurale, almeno per quanto riguarda le ns competenze, è che tali affidamenti andranno sicuramente tracciati e soggetti al Durc. Anche se non abbiamo mai avuto dubbi in tal senso, adesso la norma sulla spending review (infatti la disposizione è contenuta nel d.l. 95/2012, art. 4, comma 6) rende tali adempimenti assolutamente certi.

La seconda conseguenza è che non si potrà continuare a fare ricorso ad affidamenti di servizi ad organismi associativi a fronte di corrispettivi simbolici, salvo poi erogare congrui contributi per altra via.

Si fissano quindi concreti paletti ai rapporti fra enti pubblici e mondo associazionistico, salvo ovviamente che per alcuni settori, ritenuti dal legislatore meritevoli di salvacondotto.

 

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