Non sempre l’assenza della sottoscrizione del contratto produce danno erariale

Approfondimento di V. Giannotti

Pur essendo previsto dal nostro ordinamento l’obbligo, da parte della PA, di stipulare il contratto pena la nullità dell’incarico affidato e, in caso di formazione del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.191, comma 4, TUEL ne risponde il funzionario o l’amministrazione che abbia ordinato detta prestazione, nel caso di specie i giudici contabili esentano da responsabilità i relativi amministratori e funzionari, secondo quanto di seguito rappresentato.

I fatti di causa

Il Consiglio Comunale procedeva al riconoscimento di un debito fuori bilancio a fronte di una sentenza del Tribunale civile, con la quale l’Ente era stato condannato al risarcimento del danno da ingiustificato arricchimento, ai sensi dell’art. 2041 c.c., in favore di un professionista esterno, pur in assenza di un formale contratto sottoscritto tra le parti. La Procura, per tale risarcimento, conveniva in giudizio il Sindaco, il Segretario Comunale e il Consiglio Comunale, per aver con inescusabile leggerezza, all’epoca dei fatti, proceduto al conferimento dell’incarico al professionista in modo diretto e senza la forma scritta richiesta dalla legge ad substantiam.

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