Nascono le SUA (stazioni uniche appaltanti)

Il Codice dei contratti (d.lgs. 163 del 2006) ha previsto la possibilita’ di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza (art. 33).

Successivamente, la legge 13 agosto 2010, n. 136 (“piano straordinario contro le mafie”), ha stabilito (all’art. 13) che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avrebbero dovuto essere definite le modalità per istituire in ambito regionale una o più stazioni uniche appaltanti (SUA).

E’ stato ora emanato il Dpcm 30 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta del 29 agosto.

Possono aderire alle stazioni uniche appaltanti “le Amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti… le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtu’ di diritti speciali o esclusivi…”.

La SUA ha natura giuridica di centrale di committenza e “cura, per conto degli enti aderenti, l’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l’acquisizione di forniture… svolgendo tale attivita’ in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale”.

La SUA cura la gestione dell’intera procedura di gara, e in particolare:

– collabora con l’ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto;

– concorda con l’ente aderente la procedura di gara;
– collabora nella redazione dei capitolati;
– redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
– cura tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di gara (es. gli obblighi di pubblicita’ e la verifica del possesso dei requisiti;
– nomina la commissione giudicatrice;
– cura l’eventuale contenzioso, fornendo gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
– collabora con l’ente aderente per la stipulazione del contratto;

I rapporti tra SUA ed ente aderente dovranno essere regolati da apposite convenzioni, che dovranno disciplinare, tra l’altro:

– l’ambito di operativita’ della SUA ed i rapporti tra il RUP ed il responsabile del procedimento della SUA; – le modalita’ di rimborso dei costi sostenuti dalla SUA;

Le Prefetture – UTG potranno richiedere in qualunque momento alla SUA di fornire “ogni dato e informazione utile ai fini di prevenzione delle infiltrazioni della criminalita’ organizzata”.

Di seguito, il testo del DPCM.

Fonte: LeggiOggi

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