Maxiemendamento al Milleproroghe

Con il maxiemendamento presentato al decreto Milleproroghe n. 225/2010 arrivano novità sul fronte della contabilità e bilancio degli enti locali. In particolare su:

– Limite indebitamento
– Utilizzo oneri di urbanizzazione per la parte corrente
– Società partecipate

LIMITE INDEBITAMENTO

Cambia il limite per l’indebitamento previsto dall’articolo 204 del Testo unico  (tramite modifica del comma 108 dell’articolo 1 della legge n. 220/2010) come segue:

– 12% per l’anno 2011:
– 10% per l’anno 2012:
– 8%  per l’anno 2013.

UTILIZZO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER LA PARTE CORRENTE

Come anticipato su questa rivista, la deroga continua ( con gli stessi limiti del 50%+25% per manutenzioni ordinarie), fino al 31 dicembre 2012.
La modifica riguarda l’articolo 2, comma 8, della legge n. 244/2007, dove le parole “per gli anni 2008, 2009 e 2010” sono sostituite dalle seguenti “per gli anni dal 2008 al 2012”. Testo coordinato con le modifiche
8. Per gli anni dal 2008 al 2012, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

SOCIETA’ PARTECIPATE

All’articolo 1 della legge n. 220/2010, il comma 117 è sostituito dal seguente: “117. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122, ai commi 32 del medesimo articolo 14, le parole “Entro il 31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 dicembre 2013” e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:
1) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
2) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di esercizio;
3) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune si stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime”.

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