Mancato adeguamento entro il 31 dicembre 2010 alla Riforma Brunetta     

In caso di mancato adeguamento entro il 31 dicembre 2010 degli ordinamenti degli enti territoriali ai principi contenuti nelle disposizioni richiamate dal comma 2 dell’art. 16 e dal comma 1 dell’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2009, devono trovare applicazione soltanto gli articoli e i commi ivi richiamati, salva la facoltà degli enti di operare una più ampia applicazione.  La novità arriva dalla Delibera n. 6/2011 della Civit. La Commissione, in particolare, ha precisato che, ove si sostenesse l’integrale applicazione dei Titoli II e III del citato decreto, si verificherebbe l’incongruenza che, a seguito del mancato tempestivo adeguamento, si avrebbe un’applicazione più ampia di quella che il legislatore ha voluto a regime, sulla base anche dell’intesa con la Conferenza Unificata delle Regioni in sede di attuazione della legge n. 15 del 2009 e di adozione del d. lgs. n. 150 del 2009.

© RIPRODUZIONE RISERVATA