L’indisponibilità dei posti dirigenziali certificati vacanti al 15/10/2015 non possono essere attribuiti con incarichi a contratto

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 29/6/2016)

Le disposizioni introdotte dall’art.1, comma 219 della legge di stabilità 2016 prevedono che “sono resi indisponibili i posti dirigenziali (……) vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando distacco, fuori ruolo o aspettativa”, sul punto la Conferenza Unificata aveva fornito un pare morbido per i Comuni, precisando come per i Comuni la concreta indisponibilità dei posti dirigenziali vacanti al 15 ottobre 2015 è connessa al percorso ricognitivo delle rispettive dotazioni organiche. Sulla questione vi è un nuovo intervento della magistratura contabile e precisamente della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, la quale con la deliberazione n.87, depositata in data 24/06/2016, risponde alla seguente richiesta di un comune:

  • se l’indisponibilità dei posti dirigenziali vacanti alla data del 15 ottobre 2015, sia da intendere in senso assoluto o se solamente per le assunzioni a tempo indeterminato rimanendo, per converso, possibile effettuare assunzioni a tempo determinato ricorrendo alla fattispecie di cui all’art. 110 del T.U. n.267/2000;
  • se resta salva la possibilità di portare legittimamente a compimento le procedure selettive per il reclutamento di  figure dirigenziali a tempo determinato attivate entro il 31/12/2015, cioè antecedentemente all’entrata in vigore della legge di stabilità.

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