Legittimità della revoca del revisore dei conti delle società partecipate da parte delle nuova amministrazione

Approfondimento di V. Giannotti

I revisori dei conti delle società partecipate sono nominati in via fiduciaria da parte dell’ente locale partecipante, il problema che si è posto ha riguardato se, a fronte del cambio di amministrazione, sia possibile effettuare la revoca da parte del nuovo sindaco.  Il caso preso a riferimento concerne la revoca del revisore dei conti disposta da nuovo sindaco, a fronte della sua scelta fiduciaria, revisore che ha adito il Tribunale amministrativo al fine di far dichiarare il citato provvedimento di revoca illegittimo.
Il Tribunale amministrativo di prime cure, tuttavia, respingeva il ricorso del revisore dei conti, precisando come la circostanza che tali incarichi siano caratterizzati dalla fiduciarietà comporterebbe, per un verso, che il nominato rappresenterebbe, in relazione all’officium che è chiamato a svolgere, gli indirizzi politico – amministrativi di chi lo ha designato (esprimendo così un valore non più neutrale, ossia di mera rappresentanza, ma di vera e propria espansione all’esterno della volontà politica di maggioranza) e, per altro verso che il mutamento degli organi elettivi, la cessazione del mandato del Sindaco e del Presidente della Provincia e lo scioglimento del consiglio comunale finirebbe per travolgere naturalmente tutte le nomine effettuate durante il mandato di questi, in applicazione della regola di diritto comune, che esige non solo che i poteri del rappresentante siano conferiti dal rappresentato, ma anche che persista il rapporto fiduciario fra l’uno e l’altro.
A fronte della citata sentenza, ricorreva il revisore dei conti in Consiglio di Stato, deducendo l’assoluta erroneità della ricostruzione operata dai primi giudici, sia avuto riguardo alla pretesa ammissibilità di una sorta di “spoil system” all’incarico di revisore dei conti, sia quanto al preteso carattere rappresentativo della nomina rispetto agli interessi politici della compagine di maggioranza cui spetta la nomina, giacché il ruolo di revisore dei conti, oltre a richiedere un altissimo livello di professionalità e di moralità, sarebbe necessariamente caratterizzato dalla più assoluta indipendenza del revisore stesso rispetto al soggetto che lo ha nominato e da quello controllato.

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