Legge Comunitaria 2010

Dopo l’approvazione da parte del Senato, in terza lettura, il disegno di legge n. 2322-B, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge Comunitaria 2010) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2012. Il provvedimento definitivo, legge n. 217 del 15 dicembre 2011, entrerà in vigore il 17 gennaio prossimo.

La struttura della Comunitaria 2010

La Legge Comunitaria 2010, strutturata in due Capi e 24 articoli, prevede norme specifiche per sanare 23 procedure di infrazione o per ottemperare a sentenze di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea e conferisce deleghe al Governo per l’attuazione di 23 direttive comunitarie.

La delegazione governativa

Nel dettaglio il Capo I contiene le deleghe che permettono al Governo di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria, disposizioni sanzionatorie penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari (pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria), per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
Il Governo è altresì delegato, sempre entro lo stesso termine, a emanare testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe contenute nella stessa legge comunitaria per il recepimento di direttive europee, con l’obiettivo di coordinarle con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.

I pareri della Conferenza Stato-Regioni e della Commissione parlamentare

Se i testi unici o i codici di settore riguardano i principi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo dovranno essere sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il Capo II, come si è detto, contiene le deleghe al Governo per l’attuazione di 23 direttive nonché disposizioni particolari dirette a sanare procedure di infrazione o ad ottemperare a sentenze di condanna della Corte di giustizia dell’Unione Europea. Le disposizioni rilevanti suddivise per settore

Campionando le disposizioni si segnalano di seguito quelle più significative:

a) Direttiva 2009/65: Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)
Le norme mirano ad assicurare una tutela maggiore ed omogenea ai detentori di quote di fondi armonizzati attraverso norme minime comuni su autorizzazione, vigilanza, struttura e attività degli organismi attraverso la modifica delle disposizioni vigenti (in particolare, per la procedura di notifica, il passaporto per le società di gestione e il prospetto semplificato) e l ‘introduzione di margini elastici nel quadro del mercato interno (in particolare, un quadro che agevoli le fusioni di fondi e l’aggregazione di attività).

b) Direttiva 2010/73 Prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e l’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
La direttiva si prefigge l’obiettivo di accrescere la competitività internazionale dell’Ue, favorendo il contenimento degli oneri che gravano sulle imprese europee, la tutela degli investitori e il corretto funzionamento dei mercati degli strumenti finanziari nell’Unione.

c) Direttiva 2010/78 Poteri dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
La direttiva assicura una maggiore vigilanza prudenziale sui mercati finanziari, rafforzando il coordinamento internazionale in materia.

d) Codice delle comunicazioni elettroniche (direttiva 2009/136 – direttiva 2009/140)

Viene conferita la delega al governo per modificare il Codice delle comunicazioni elettroniche per consentire nel rispetto della sicurezza e tutela dei dati personali : l’accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità; l’accrescimento della flessibilità nell’uso delle risorse spettrali a favore dei servizi di connettività wireless a banda larga, con i limiti specificati; il rafforzamento della sicurezza e l’integrità delle reti e la disciplina sui comportamenti delle imprese in merito alle informative che sono tenute a fornire in caso di violazioni delle reti; la riduzione del costo degli investimenti per le infrastrutture di rete di nuova generazione per lo sviluppo della larga e larghissima banda.

e) Lavoratori di Paesi terzi (direttiva n. 2009/50 e direttiva n. 2009/52)

Le direttive contengono previsioni di facilitazione delle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che svolgono lavori altamente qualificati e norme minime per sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, con l’obiettivo di favorire l’emersione del lavoro nero.

f) Direttiva n. 2009/162 tassazione del gas naturale

Viene prevista l’estensione dell’ambito di applicazione delle norme relative alle importazioni ed al luogo di tassazione delle cessioni di gas e di energia elettrica anche al gas trasportato mediante gasdotti che non fanno parte della rete di distribuzione e, in particolare, attraverso i gasdotti della rete di trasporto o al gas trasportato mediante navi.

g) Adeguamento della normativa nazionale in materia di Iva (DPR n. 633/1972) alle modifiche comunitarie da ultimo intervenute

In attuazione della direttiva 2006/112/CE viene adeguata la disciplina del momento di effettuazione delle prestazioni di servizi effettuate o ricevute da un soggetto passivo stabilito in Italia avente come controparte un soggetto passivo non stabilito in Italia. Viene, inoltre, introdotta la previsione del meccanismo dell’inversione contabile (cd. reverse charge) anche nel caso di prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo non residente nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo ivi stabilito. Sono, inoltre, stabiliti i presupposti per poter chiedere il rimborso Iva in relazione a periodi infrannuali viene abolito il regime di non imponibilità Iva per tutte le operazioni che riguardano navi e aeromobili commerciali, ora limitato alle sole navi da guerra adibite alla navigazione in alto mare. Il trattamento agevolato viene invece mantenuto per le cessioni di navi adibite alla pesca costiera e per le operazioni di salvataggio ed assistenza in mare a prescindere dalla destinazione delle stesse alla navigazione in alto mare.

h) Concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreativa

Viene esclusa la possibilità di rinnovo automatico delle concessioni fatta salva la proroga fino al 2015. Il governo è delegato a dettare la nuova disciplina sulle concessioni demaniali marittime che contenga nuovi limiti di durata delle concessioni rispondenti all’interesse pubblico, proporzionati all’entità degli investimenti e i criteri che le regioni dovranno rispettare per le assegnazioni delle gare.

i) Studenti fuori sede

A decorrere dal 2012 viene esteso il regime di detraibilità dall’Irpef dei canoni relativi a contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuorisede. Antonina Giordano

Fonte: FiscoOggi

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