Legge anticorruzione misure di immediata applicazione per gli enti locali. Autorizzazione incarichi extraufficio. Nuovi adempimenti a partire dal 28 novembre 2012

Il dovere di esclusività da parte del dipendente pubblico è contenuta nell’art. 53, comma 1,del d.lgs. n. 165/2001, ove si legge che “resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3”. Il divieto di cumulare impieghi pubblici è in particolare previsto dall’art. 65 del citato d.P.R. n. 3 del 1957. In esso si dispone che gli impieghi pubblici non sono cumulabili con altri impieghi, fatte salve le eccezioni stabilite da leggi speciali. È prescritto, poi, che l’assunzione di altro impiego, nei casi in cui la legge non consente il cumulo, importa di diritto la cessazione dall’impiego precedente. In base alla stessa norma, ciascun dirigente o responsabile di ufficio e servizio è tenuto, sotto la propria personale responsabilità, a riferire all’organo di gestione competente in materia di personale , il quale ne dà notizia alla Corte dei conti, i casi di cumulo di impieghi riguardanti il personale da lui dipendente. Vi sono alcune eccezioni previste da normative speciali, una di queste è contenuta nell’art 1 comma 557 della legge n. 311/2004 , nella quale : “I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”. Non sono, inoltre, soggetti al dovere di esclusività i rapporti di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. In merito al rapporto di lavoro al 50% tale disciplina esclude la possibilità per i dipendenti pubblici di iscriversi ed esercitare la professione forense.
Al fine, pertanto, di garantire che i dipendenti pubblici non sottraggano le loro risorse psico-fisiche presso la propria amministrazione di appartenenza, attraverso lo svolgimento di altre attività lavorative, eventuali attività extraufficio remunerate devono essere preventivamente autorizzate dall’amministrazione di appartenenza, al fine di verificare  eventuali conflitti di interesse con l’amministrazione di appartenenza.
Sono esclusi da tale autorizzazione i compensi ricevuti dagli impiegati pubblici derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

In merito all’autorizzazione la normativa prevede che la stessa “deve essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L’amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l’amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall’intesa se l’amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell’amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
Tutti gli altri incarichi retribuiti sia da amministrazione pubbliche che da privati sono pertanto soggette ad autorizzazioni preventiva da parte dell’amministrazione di provenienza del pubblico impiegato.
A tal riguardo il legislatore è intervenuto con alcune rilevanti modifiche all’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 con la recente legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità” (detta anche legge anticorruzione), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 di martedì 13 novembre. Tale legge diviene operativa a partire dal prossimo 28 novembre 2012 ed impone agli enti locali di adattare immediatamente la normativa sulle autorizzazione degli incarichi extraufficio ai propri dipendenti. Vediamo in particolare quali sono i nuovi adempimenti in materia di autorizzazione agli incarichi extraufficio:

  • Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell’autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell’amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa;
  • Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
  • Entro quindici giornidall’erogazione del compenso per gli incarichi ai dipendenti pubblici, i soggetti pubblici o privati comunicano all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati agli stesso.

Le sanzioni previste dalla norma per il mancato adempimento dei punti precedenti comporta l’applicazione di sanzioni sia per il dipendente che abbia svolto le attività senza autorizzazione sia per le amministrazioni pubbliche o private che abbiano utilizzato il dipendente pubblico senza la prevista autorizzazione.
Le sanzioni per il dipendente pubblico:

  • In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti;
  • L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. Tale ipotesi è stata inserita in modo esplicito dal legislatore a fronte della posizione fino ad ora tenuta dalla Corte dei conti che hanno declinato la loro giurisdizione in materia a favore del giudice del lavoro (ex plurimis sezione giurisdizionale per la Lombardia sentenza 27 gennaio 2012 n. 31; sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige – sede di Trento sentenza 11 aprile 2011, n. 10).

Le sanzioni per le amministrazioni pubbliche che omettono gli adempimenti previsti dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001:

  • non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono.

Le sanzioni per gli enti pubblici ed economici e privati:

  • oltre alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie o contributive, si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici. Anche la sola mancata comunicazione dei compensi corrisposti ai dipendenti pubblici anche se autorizzati comporta l’applicazione della sanzione (ex plurimis Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la regione siciliana sentenza 27 settembre 2011, n. 3488).

Conclusione
Il responsabile del settore personale dovrà comunicare a tutti i dipendenti le nuove regole inserite nella legge anticorruzione e dovrà farlo a partire dal 28 novembre 2012 data di operatività delle citate disposizioni, in particolare occorrerà specificare l’obbligatorietà dell’autorizzazione anche per gli incarichi gratuiti e l’obbligo di comunicare entro 15 giorni gli incarichi autorizzati o conferiti dalla propria amministrazione al Dipartimento della Funzione pubblica, verificando in particolare, oltre all’incompatibilità di diritto e di fatto ed alla tutela dell’interesse al buon funzionamento, qualsiasi “conflitto, anche potenziale, di interessi”. Al fine del rilascio delle autorizzazioni le stesse devono contenere l’oggetto dell’incarico ed il compenso lordo, nonché le disposizioni che sono alla base del conferimento dell’incarico, i criteri con cui i dipendenti sono stati scelti e le misure di contenimento di questo tipo di spesa.

>> Allegato bozza di circolare e l’allegata domanda ed autorizzazione e nulla osta

Fonte: Gazzetta degli Enti locali

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