Le prime indicazioni operative della Funzione Pubblica sull’attuazione della legge anticorruzione

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato la circolare 25 gennaio 2013, n. 1, in merito alle prime linee guida sull’applicazione della legge n. 190/2012 (c.d. “anticorrunzione”) fornendo utili indicazioni a tutte le amministrazione pubbliche circa gli adempimenti da porre in essere ai fini dell’adeguamento alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità.
La circolare nella parte iniziale precisa come la legge n. 190/2012 abbia conferito alla Civit le funzioni di Autorità anticorruzione, mentre la successiva legge 17 dicembre 2012, n. 221, ne ha rafforzato i compiti prevedendo che alla citata commissione è proposto un Presidente con specifica competenza nelle materie di contrasto alla corruzione e agli illeciti della pubblica amministrazione, e che detta commissione può avvalersi della Guardia di Finanza e dell’Ispettorato della Funzione Pubblica per lo svolgimento delle indagini e accertamenti ritenuti necessari.
Il ruolo posto dalla legge al Dipartimento della Funzione pubblica è quello propositivo e di coordinamento in merito alle strategie di prevenzione e contrasto alla corruzione e alla illegalità in tutta la pubblica amministrazione, al Dipartimento spetta infatti l’elaborazione del piano nazionale anticorruzione da sottoporre ad approvazione da parte della Civit.  Il citato piano, conterrà anche le indicazione dei piani triennali di prevenzione da parte di tutte le amministrazioni che dovrà essere elaborato per un arco temporale triennale ed aggiornato annualmente entro il 31 gennaio  di ogni anno, salvo il primo piano anticorruzione che dovrà essere elaborato entro il 31 marzo 2013.
Anche le autonomie locali sono coinvolte nell’adozione del citato piano ma con specifici adattamenti, rispetto alle amministrazioni dello stato, qui di seguito in dettaglio le linee guida formulate dal dipartimento per le autonomie locali.

ADEMPIMENTI PER GLI ENTI LOCALI
All’art.1, comma 60 della legge n. 190/2012 vengono stabiliti gli adempimenti da parte degli enti locali, in considerazione della loro specificità organizzativa, ossia:

  • Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata si definiscono gli adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo;
  • Ai fini dell’adeguamento da parte degli enti locali alle disposizioni di legge gli enti devono disciplinare, tra l’altro, almeno le seguenti attività:
    • definire il piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;
    • adozione, da parte di ciascuna amministrazione,  di  norme regolamentari relative all’individuazione degli incarichi vietati  ai dipendenti pubblici di cui all’art. 53, comma 3-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
    • adozione del codice di comportamento  di  cui  all’art. 54, comma 5 secondo il quale “Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1(n.d.r. come definito dal Governo). Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3(n.d.r. fonte di responsabilità disciplinare, civile, amministrativa e contabile) ”.

NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E CORRUZIONE
Il criteri di conferimento dell’incarico di responsabile della prevenzione e corruzione è indicato direttamente dalla legge, di norma (salvo diversa e motivata determinazione), nella figura del Segretario Comunale, poiché lo stesso ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 “svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”.  Tuttavia, secondo la circolare della Funzione Pubblica, la figura del Segretario Generale, non corrisponde esattamente alle linee di indirizzo poste dal dipartimento per gli altri enti dello stato ed in particolare secondo il Dipartimento:

  • occorre riflettere attentamente sulla possibilità che venga nominato responsabile della prevenzione il dirigente responsabile dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari, situazione che potrebbe realizzare un conflitto di interessi e quindi di incompatibilità. A ben vedere la legge assegna al segretario comunale le funzioni di referente per i procedimenti disciplinari avuto riguardo alla dirigenza (per gli enti provvisti della stessa) e dei funzionari apicali (per gli enti sprovvisti di dirigenza), in tal caso ci potrebbe essere un potenziale conflitto;
  • occorre evitare, sempre secondo il dipartimento, che l’incarico sia conferito a personale che si trovi in posizione di stabilità ed in particolare a personale assunto ai sensi dell’art. 19, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001(ossia fino al mandato dell’amministrazione) o personale inserito in modo fiduciario che li lega all’autorità di indirizzo politico. Anche in questo caso la posizione del Segretario all’interno dell’amministrazione non ha le caratteristiche della stabilità e lo stesso è inoltre legato ad scelta fiduciaria operata dal Sindaco anche se tale scelta ricade su una rosa di candidati forniti dall’ex Agenzia del segretari.

Altra particolarità che potrebbe rendere incompatibile la figura del segretario generale è quella che il destinatario della nomina non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna. Secondo la dizione lata utilizzata dal dipartimento di provvedimenti giudiziari di condanna, potrebbero rientrare non solo i provvedimenti di reati contro la pubblica amministrazione ma qualsiasi condanna giudiziaria come per esempio anche quelle più lievi come la diffamazione ed altre non esattamente collegate con la funzione amministrativa svolta dal dirigente.

DESIGNAZIONE REFERENTI
In considerazione delle scarse risorse economiche, il dipartimento prevede la possibilità che il responsabile possa essere coadiuvato da referenti all’interno dell’articolazione dell’amministrazione, fermo restando che le responsabilità tipiche del titolare della corruzione non delegabili. In tale evenienza il Dipartimento chiarisce in che modo attuare da parte del responsabile della corruzione le modalità di raccordo e di coordinamento con i propri referenti attraverso l’inserimento nel piano triennale di prevenzione un meccanismo di comunicazione/informazione, input/output per il corretto esercizio della funzione.

RESPONSABILITÀ   
La legge associa al titolare delle funzioni anticorruzione una serie di responsabilità ed in particolare:

  • la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale;
  • in caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile risponde ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

    a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano anticorruzione e di aver osservato le prescrizioni di cui all’art. 1, commi 9 e 10 della legge n. 190/2012;
    b) di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza  del piano;

  • la sanzione disciplinare, a carico del responsabile della corruzione, non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

LA TRASPARENZA
Poiché la trasparenza amministrativa rappresenta uno strumento importantissimo per la lotta alla corruzione, sarà cura da parte del Responsabile della corruzione vigilare sulla corretta attuazione ed integrazione del piano della trasparenza con il piano anticorruzione. Il piano triennale della trasparenza diviene obbligatorio anche per i comuni, non solo ma il responsabile anticorruzione dovrà stabilire ulteriori elementi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge. Considerato che la legge prevede la nomina di due responsabili, uno per la trasparenza e uno per la corruzione, è necessario che tra i due responsabili vi siano sinergie di intervento in considerazione dell’interrelazione delle loro attività. Il dipartimento a tal riguardo precisa che sia possibile da parte dell’amministrazione conferire i due incarichi ad un singolo soggetto dirigenziale, qualora tale soluzione sia ritenuta più efficiente.

OBBLIGO DI COLLABORAZIONE
Il Sindaco o il Dirigente del Settore del personale dovrà impartire indirizzi ed istruzioni affinché sia assicurato da parte di tutti i dirigenti ed il restante personale dell’amministrazione una fattiva e concreta collaborazione, precisando a tal riguardo che la mancata collaborazione è sanzionata dalla legge secondo le disposizioni di cui all’art. 1, comma 14 della legge n. 190/2012 le quali prevedono a tal fine che “La violazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare”.

Fonte: Leggioggi.it

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